Comune vieta di sfamare i randagi per strada
Un’ordinanza che fa discutere emessa dal Comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA) con la quale viene imposto il divieto di sfamare i cani randagi per strada.
Una strategia con la quale il Comune intende allontanare i cani vaganti e randagi, risolvendo e assolvendo in questo modo le proprie responsabilità nei riguardi degli animali. Sono numerose le leggi e le sentenze della Cassazione al riguardo, tra le quali in ultimo le sentenze Cass, n. 10190 del 28.10.2010 e Cass. sent. n. 17528 del 23.08.2011 o del Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n. 420 dello 01.02.2016
E’ stato infatti stabilito che “i Comuni devono occuparsi dell’organizzazione, della prevenzione e del controllo dei cani vaganti, per evitare che provochino danni alla persone del territorio. A loro spetta, quindi, la costruzione, la sistemazione e la gestione dei canili e dei rifugi per cani”.
Sul caso del divieto di sfamare i randagi a Fasanella, è stata immediata la replica di l’OIPA definendo l’ordinanza “illegittima”, “un metodo repressivo” e “immorale”.
Opia rende noto di aver inviato un ricorso al sindaco chiedendo di annullare il divieto presente nell’ordinanza. Piuttosto l’istituzione del “cane libero”, ovvero, il riconoscimento del randagio come cane di quartiere accudito da un’associazione o da un cittadino, come disciplinato dalla legge regione della Campania, nonché istituendo zone e punti per la somministrazione di cibo.
Intolleranza e randagismo
Dura la condanna dell’organizzazione animalista che dichiara in un comunicato che “ci troviamo di fronte all’ennesima ordinanza che pretende, a torto, di gestire il fenomeno del randagismo con mezzi repressivi”.
Oipa esprime preoccupazioni, sottolineando che si tratta di una “mossa politica improvvisata e poco lungimirante proprio perché, oltre che illegittima sia per la legge nazionale che regionale, quest’ordinanza rischia di esasperare il comportamento dei cani randagi che, abituati ad essere accuditi e sfamati, arriverebbero a ricercare il cibo presso cassonetti o esercizi commerciali”.
Un’ordinanza che indica chiaramente e avvalla comportamenti d’intolleranza nei riguardi dei randagi. Già in passato, ricorda Oipa, nel 2013 il primo cittadino di Panni, in provincia di Foggia, emise un’ordinanza simile che fu sospesa grazie al ricorso al TAR da parte di OIPA e Earth.
“Vietare ai cittadini dare una speranza a questi animali è un atto vile che evidenzia la totale incapacità di molti sindaci di prendersi le responsabilità che la legge attribuisce loro”, denuncia Oipa concludendo che si tratta di una “responsabilità che il primo cittadino tenta anche di scaricare attraverso la proposta, illegittima anch’essa dal punto di vista legale, di imporre la proprietà di un cane, libero, a chi lo sfama”.
C.D.
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