La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza numero 50329, che l’uomo che aveva ucciso un alano con una coltellata dovesse essere assolto. All’epoca dei fatti l’uomo aveva freddato con una coltellata un alano, lasciato libero dal suo proprietario, che aveva aggredito durante una passeggiata il suo cagnolino. L’uomo, preso dal panico e pensando che il suo cane potesse avere la peggio nella lotta, non ci ha pensato due volte ed ha colpito a morte l’altro cane. Denunciato, era stato condannato sia in primo che in secondo grado, ma questa sentenza della Cassazione ha rivoltato la sentenza perchè: come spiegato dai Giudici della Corte Suprema, il reato previsto dall’articolo 544 bis è a dolo specifico quando si ferisce o si uccide un animale per crudeltà o a dolo generico quando l’azione viene commessa senza necessità. Quest’ultima tesi era quella abbracciata dal tribunale e dalla corte d’Appello ma esclusa, poi, dalla Cassazione. Per i giudici della terza sezione penale il ricorrente aveva reagito per paura che l’alano potesse uccidere il suo cane, che era già stato ferito sebbene in modo non grave, e aggredire anche lui. Secondo la Cassazione c’era dunque la discriminante dello stato di necessità che esclude nel caso specifico la punibilità dell’uomo.
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