I nuovi articoli sulla tutela dei cani che puniscono gli autori di maltrattamenti e abusi sui nostri amici a quattro zampe: le ottime novità giuridiche.
Sebbene sia in continua evoluzione, pare che sul fronte giuridico la tutela dei cani e degli animali in generale stia facendo grossi passi avanti. Ci sono infatti interessanti novità che integrano i vecchi provvedimenti a favore della salvaguardia del mondo animale e che puniscono severamente e dal punto di vista penale coloro che si macchiano di queste atroci azioni. I nuovi articoli inseriti nelle Leggi che configuravano come maltrattamento le azioni a danno di animali, sono un ulteriore vittoria in questo campo: ecco quali sono le novità.
Già nel 2004 con la Legge 189 e nel 2010 con la Legge 201 il crimine di maltrattamenti contro gli animali era stato introdotto nel Codice Penale con la definizione di ‘Titolo IX Bis- Dei delitti contro il sentimento per gli animali’. Era già un primo passo avanti nel riconoscimento delle azioni violente contro gli animali come veri e propri crimini: ma la strada era ancora lunga da percorrere.
L’articolo 727 del Codice Penale infatti prevedeva solo multe e contravvenzioni contro chi si macchiava di simili reati e, benché fossero previsti anche l’arresto e l’ammenda, in realtà spesso si ricorreva al patteggiamento e alla cancellazione del reato. Ma con gli articoli 544-bis e 544-ter sono considerati dei veri e propri delitti.
Se il precedente art. 727 c.p. prevedeva solo la contravvenzione per gli autori di maltrattamenti, oggi il nuovo articolo 544-ter aggrava notevolmente la posizione di chi osa usare violenza e sottoporre il cane ad uno stile di vita non consono alla sua vita animale. Il suddetto articolo cita testualmente:
‘Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5000 a 30000 euro’.
L’articolo inoltre prevede anche punizioni severe per chi influisce negativamente sulla salute del cane e dell’animale in genere, con aggravamento della posizione in caso di morte del suddetto essere vivente:
‘La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietato ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma, deriva la morte dell’animale’.
Il maltrattamento su cani e animali in genere quindi amplia il suo ‘raggio di azione’, ovvero prevede una punizione in termini sia economici sia di detenzione per coloro che non solo usano violenza fisica, ma che somministrano droghe e sostanze vietate al corpo dell’animale. Basta dunque che l’integrità fisica del cane sia minata per diretta conseguenza di una condotta volontaria.
Anche i tempi per la prescrizione del reato si sono allungati, quindi risulta come una doppia vittoria. Viene configurato come delitto anche l’attività di spettacolo o manifestazione che provocano sevizie o maltrattamenti agli animali; la posizione dell’autore del reato si aggrava se il maltrattamento del cane/animale è correlato ai fini di lucro, ovvero a manifestazioni come lotte clandestine.
Dal punto di vista giuridico abbiamo riportato le parole del nuovo articolo, ma esso può essere tradotto come una nuova visione dell’animale che non è più una proprietà privata dell’umano ma viene considerato un essere vivente che ha diritto alla sua integrità fisica. L’animale viene visto come un essere sensibile che deve vivere in condizioni compatibili con gli ‘imperativi biologici’ della sua stessa specie. Infatti il codice penale distingue tra violazioni non intenzionali e maltrattamenti sui cani.
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F.C.
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