Belle notizie per gli amanti degli animali finalmente anche a Torino verrà creato un cimitero per animali per seppellire i propri cari a quattro zampe.
La favolosa notizia è stata riferita dal neo presidente di Afc (servizi cimiteriali di Torino) Roberto Tricarico:
“Faremo quest’opera: io sono il padre del regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Torino. Lo stesso metodo che ci ha portato all’approvazione di quel documento che verrà usato per questa infrastruttura. Lavoreremo con le associazioni animaliste ed esperti del settore per un’iniziativa che la città attende da anni”.
Per questa nuova opera sarà redatto un business plan con un progetto che sembra essere già molto avanzato e concreto.
Sembra infatti che per la realizzazione dell’opera tanto attesa da molti cittadini sia già stato individuato il lotto di terreno dove l’opera sorgerà.
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L’assessore dei servizi cimiteriali di Afc Marco Giusta ha infatti rivelato che nella zona sud di Torino moto probabilmente nella zona di Mirafiori, un lotto di terra sia già stato individuato per sviluppare l’opera del cimitero degli animali.
Secondo quanto riferito grazie all’avanzato e precoce svolgimento delle varie pratiche burocratiche la realizzazione del progetto potrebbe essere ultimata entro fine 2020.
Una splendida notizia che ha rallegrato molti amanti di animali che con la realizzazione di questo cimitero potranno far visita ai propri cari a quattro zampe anche dopo aver oltrepassato il ponte dell’arcobaleno.
Il nuovo cimitero darà un servizio di sepoltura per i quattro zampe ma non quello di cremazione, sarà interamente dedicato alla sepoltura di animali domestici come cani, gatti, tartarughe furetti e qualsiasi altro animale.
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Cosa dice la legge sui cimiteri per gli animali:
Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 56:
“I cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme“.
“I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente“.
“Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica“.
“Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall’articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia“.
L.L.
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