Trascina il cane in motorino, automobilista lo insegue e salva il povero animale
Era in auto quando in lontananza scorge un uomo in motorino che stava trascinando il cane al guinzaglio. L’automobilista non ha dubitato un solo istante, dando vita a una corsa sfrenata nell’inseguimento del motorino per aiutare quel povero animale in difficoltà.
L’uomo dopo aver superato il motorino ha fermato la sua automobile in mezzo alla strada per bloccare la strada. Scende in fretta e inizia a inveire contro il proprietario dell’animale, indicandogli le condizioni in cui era il cane che si lamentava. “Stupido! Cosa stai facendo? Lo vedi che c’è sangue!”, grida l’automobilista mostrando i segni lasciati dal cane sull’asfalto.
Alterato dalla rabbia e oltraggiato, strappa il guinzaglio dalle mani del padrone del cane continuando ad inveirli contro e minacciando di denunciarlo alle autorità per maltrattamento.
Il proprietario del cane sembra indifferente e quasi ignorare l’abuso e la sofferenza inflitta al povero animale. Però, quando l’automobilista gli strappa via il guinzaglio dalle mani e si sente minacciare, il giovane reagisce e chiede che gli sia restituito il cane. L’automobilista prosegue e continua ad attaccare il ragazzo, cercando di fargli capire lo sbaglio e che potrebbe rischiare una denuncia. Alla fine, gli restituisce il cane ma lo mette nella cesta, in modo che non lo trascinasse più e solo in quel modo lo lascia andare via.
Tuttavia, si capisce che l’automobilista è rimasto anche dopo ad osservare il ragazzo, filmando il giovane che si era fermato poco più avanti. Il ragazzo aveva infatti fatto scendere il cane sul marciapiede, per farlo riprendere e per controllare le ferite agli arti provocate dallo sfregamento sull’asfalto.
Probabilmente, il giovane era in buona fede, ignaro del danno che stava facendo il cane. Forse voleva farlo correre, per far sfogare il cane e tenerlo in attività fisica. Quello che non aveva considerato è che con il caldo, il cane era a rischio colpo di calore e che l’asfalto in questo caso anche bollente provoca lesioni e ferite ai cuscinetti.
In passato, sono stati registrati altri casi simili tra i quali persone malviventi che addestravano i loro molossi per i combattimenti. Metodi coercitivi, illegali e dannosi che rientrano nella fattispecie di reato in quanto violano la norma per il benessere dell’animale.
Il maltrattamento di animali, in Italia, è un reato previsto dall’articolo 544-ter del codice penale ai sensi del quale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro”.
A questo si aggiungono ulteriori sentenze della Cassazione Penale, tra la quale, il n. 52031/2016, che evidenzia il reato di maltrattamento per cui si cagiona una sofferenza inutile all’animale: “In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall’art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell’ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l’animale, quando sono incompatibili con la sua natura)”.
Una precedente sentenza della Cassazione penale, la n. 21932/2016, aveva acceso i riflettori sul tema dell’utilizzo di strumenti coercitivi quali il collare elettronico che integra “la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto a riqualificare come violazione dell’art. 727, comma secondo, cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 544-ter cod. pen., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico “antiabbaio”).
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