Svolta e decisione che creerà un precedente quella stabilita dal Tar del Lazio, Sezione II bis, con la sentenza 17 maggio 2016, n.5836, che ritiene illegittimo il vietare l’accesso ai cani nelle aree verdi.
Il Tribunale amministrativo laziale ha ricordato che vi è una normativa statale che prevede l’esigenza di tutelare il decoro, l’igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini e che pertanto impone ai proprietari e detentori di cani di condurli in aree pubbliche con guinzaglio e museruola oltre all’obbligo di raccogliere le deiezioni canine.
In tal senso, il tribunale ha ritenuto che i Sindaci non possono imporre il divieto generalizzato di accedere con gli animali in tutte le aree verdi comunali, ma solo attivare gli ordinari strumenti di controllo, vigilanza e sanzione delle violazioni accertate.
Si tratta di un ricorso presentato da un’Associazione di tutela degli animali per cui il Tar accogliendo il ricorso ha inoltre sottolineato che i divieti sono “ritenuti atti in contrasto con il benessere e gli interessi degli animali”.
L’ordinanza comunale limiterebbe la libertà di circolazione dei cittadini e vìola i principi di adeguatezza e proporzionalità, in quanto le legittime finalità perseguite sono già adeguatamente presidiate e sanzionate da vincoli chiari e cogenti posti dalla legge dello Stato, che obbligano espressamente gli accompagnatori o i custodi di cani a “rimuovere le eventuali deiezioni, con appositi strumenti”, e di condurli in aree pubbliche “con idonee modalità di custodia”, ovvero con guinzaglio e museruola.
Il Tribunale ha pertanto stabilito che spetta al Comune ad impegnarsi affinché siano rispettati gli obblighi imposti dalla legge, attraverso strumenti idonei e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.