Stagione+venatoria%3A+il+vademecum+anticaccia+e+numero+utile+per+denunciare+illeciti
amoreaquattrozampeit
/news/stagione-venatoria-il-vademecum-anticaccia-e-numero-utile-per-denunciare-illeciti/33430/amp/
Categoria News

Stagione venatoria: il vademecum anticaccia e numero utile per denunciare illeciti

Fucile da caccia (Pixabay)

Riapre la stagione venatoria. Arriva il vademecum anticaccia

A ridosso della riapertura della caccia, le associazioni animaliste ricordano i pericoli legati a questa attività, per molti considerata uno sport. Come ogni anno, tornano le polemiche e si riaccende il dibattito tra animalisti e sostenitori della caccia.

Le associazioni di categoria, come Federfauna, hanno pertanto attivato un servizio a tutela dei cacciatori contro le aggressioni e le attività di disturbo degli animalist. Federfauna ha anche messo a disposizioni un numero utile e un servizio legale per i procedimenti quali denunce, esposti o querele.

Leggi anche–> Caccia: la campagna per difendere i cacciatori dagli animalisti

L’associazione italiana di difesa animali e ambiente (Aidaa) ha invece voluto diramare qualche informazioni utili per contrastare la presenza dei cacciatori, quelli più “prepotenti” sottolinea Aidaa “che pensano di poter invadere i fondi e i terreni altrui e di sparare a pochi metri dalle case”.

Numeri utili anticaccia

L’associaziona animalista ha ricordato che la stagione prende il via a settembre e si concluderà il 31 gennaio del 2019.
Per contrastare alcuni fenomeni illegali legati alla caccia, Aidaa ha stillato un vademecum con quanto indicato dalla legge. Norme che vengono purtroppo spesso ignorate e violate dai cacciatori.
Per questo sarà possibile denunciare i cacciatori che non rispettano la normativa.
La stessa Aidaa ha messo a disposizione un numero utile con l’attivazione di un servizio anti caccia che sarà attivo durante tutto l’arco della stagione venatoria: 3479269949.

Caccia: cosa dice la legge

Ecco alcuni punti delineati da Aidaa che dovrebbero rispettare i cacciatori.

1) La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, è inoltre vietato sparare in direzione delle stessi da una sdistanza inferiore di 150 metri.

La caccia è anche vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie e anche in questo caso è vietato sparare a una distanza inferiore a 150 metri.

2) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla madria o dal gregge o dal branco.

3) I cacciatori hanno divieto di trasportare armi da caccia che non siano scariche e in custodia all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.

4) E’ vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola. Inoltre martedi e venerdi sono giorni di assoluto silenzio venatorio. La caccia infine è consentita da un’ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto. Con il buio è assolutamente vietato cacciare.

5) E’ vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

6) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. Inoltre l’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

7) L’introduzione di cacciatori in giardini e pertinenze delle abitazioni civili anche se non recintate son considerate per il condice penale VIOLAZIONE DI DOMICILIO quindi i cacciatori che oltrepassano questo limite sono puniti ai sensi dell’articolo 614 del codice penale.

8) Se un cacciatore, come spesso capita uccide o ferisce animali domestici o animali da cortile è punito ai sensi dell’articolo 630 del codice penale. Mentre è punito ai sensi dell’articolo 727 del codice penale chi distribuisce bocconi avvelenati, provocando morte o intossicazione di animali da compagnia e da cortile.

9) L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

10) La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. e in caso di violazione di una delle regole qui sopra esposte è possibile presentare denuncia penale sia alle forze dell’ordine che alla procura della repubblica di riferimento.

 

C.D.

 

lotta75

Published by
lotta75

Articoli recenti

  • News

Cimici dei letti: perché non riusciamo a sbarazzarcene? C’è un motivo

Una delle piaghe più sconvolgenti che ci affliggono e non ci fanno riposare bene sono…

5 ore ago
  • News

Non solo la Stella di Natale: tutte le piante natalizie pericolose per i nostri amici animali

Le piante natalizie pericolose per gli animali domestici: come proteggere i tuoi amici a quattro…

9 ore ago
  • News

La vera storia del cane Balto, con il suo compagno Togo salvò una città intera

La vera storia del cane Balto, con il suo compagno Togo salvò una città intera.…

11 ore ago