Stagione venatoria: il vademecum anticaccia e numero utile per denunciare illeciti

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By lotta75

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Fucile da caccia (Pixabay)

Riapre la stagione venatoria. Arriva il vademecum anticaccia

A ridosso della riapertura della caccia, le associazioni animaliste ricordano i pericoli legati a questa attività, per molti considerata uno sport. Come ogni anno, tornano le polemiche e si riaccende il dibattito tra animalisti e sostenitori della caccia.

Le associazioni di categoria, come Federfauna, hanno pertanto attivato un servizio a tutela dei cacciatori contro le aggressioni e le attività di disturbo degli animalist. Federfauna ha anche messo a disposizioni un numero utile e un servizio legale per i procedimenti quali denunce, esposti o querele.

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L’associazione italiana di difesa animali e ambiente (Aidaa) ha invece voluto diramare qualche informazioni utili per contrastare la presenza dei cacciatori, quelli più “prepotenti” sottolinea Aidaa “che pensano di poter invadere i fondi e i terreni altrui e di sparare a pochi metri dalle case”.

Numeri utili anticaccia

L’associaziona animalista ha ricordato che la stagione prende il via a settembre e si concluderà il 31 gennaio del 2019.
Per contrastare alcuni fenomeni illegali legati alla caccia, Aidaa ha stillato un vademecum con quanto indicato dalla legge. Norme che vengono purtroppo spesso ignorate e violate dai cacciatori.
Per questo sarà possibile denunciare i cacciatori che non rispettano la normativa.
La stessa Aidaa ha messo a disposizione un numero utile con l’attivazione di un servizio anti caccia che sarà attivo durante tutto l’arco della stagione venatoria: 3479269949.

Caccia: cosa dice la legge

Ecco alcuni punti delineati da Aidaa che dovrebbero rispettare i cacciatori.

1) La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, è inoltre vietato sparare in direzione delle stessi da una sdistanza inferiore di 150 metri.

La caccia è anche vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie e anche in questo caso è vietato sparare a una distanza inferiore a 150 metri.

2) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla madria o dal gregge o dal branco.

3) I cacciatori hanno divieto di trasportare armi da caccia che non siano scariche e in custodia all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.

4) E’ vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola. Inoltre martedi e venerdi sono giorni di assoluto silenzio venatorio. La caccia infine è consentita da un’ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto. Con il buio è assolutamente vietato cacciare.

5) E’ vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

6) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. Inoltre l’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

7) L’introduzione di cacciatori in giardini e pertinenze delle abitazioni civili anche se non recintate son considerate per il condice penale VIOLAZIONE DI DOMICILIO quindi i cacciatori che oltrepassano questo limite sono puniti ai sensi dell’articolo 614 del codice penale.

8) Se un cacciatore, come spesso capita uccide o ferisce animali domestici o animali da cortile è punito ai sensi dell’articolo 630 del codice penale. Mentre è punito ai sensi dell’articolo 727 del codice penale chi distribuisce bocconi avvelenati, provocando morte o intossicazione di animali da compagnia e da cortile.

9) L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

10) La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. e in caso di violazione di una delle regole qui sopra esposte è possibile presentare denuncia penale sia alle forze dell’ordine che alla procura della repubblica di riferimento.

 

C.D.

 

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