Tutela specie protette in qualsiasi habitat: naturale o umano
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea “Alianța pentru combaterea abuzurilor” (C-88/19), che è stata pronunciata l’11 giugno 2020, ha fatto chiarezza in merito all’ambito della tutela delle specie protette nella sua applicazione territoriale.
La Corte ha quindi specificato quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, successiva alla “Direttiva Habitat”, confermando l’elenco delle specie protette come ad esempio il lupo e specificando che la loro tutela si applica anche a esemplari che si allontanano dal loro habitat naturale e si avvicinano a zone urbanizzate o popolate dall’uomo.
La sentenza scaturisce da un caso registrato nel 2016, quando il personale di un’associazione per la protezione degli animali, in collaborazione con una veterinaria, ha provveduto senza autorizzazione alla cattura e al trasporto, di un lupo solito aggirarsi nei pressi di un villaggio rumeno situato in prossimità di siti protetti dalla direttiva “habitat”.
Tuttavia, il lupo riuscì a scappare nei boschi e venne presentata una denuncia riguardo alla cattura e al trasporto del lupo, in condizioni non appropriate.
Pertanto, è stato rinviato il giudizio, sul tema delle disposizioni di tutela contenute nella direttiva “habitat” se siano applicabili alla cattura di lupi selvatici nella periferia di un agglomerato urbano o nel territorio di un ente locale.
Per quanto riguarda la direttiva “Habitat”, la Corte ha ricordato che gli Stati membri sono obbligati ad adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali protette “nella loro area di ripartizione naturale”, per cui vi è il divieto di qualsiasi forma di cattura o di uccisione nell’ambiente naturale.
Nella sentenza è stato specificato inoltre che questo si estende a un più ampio territorio in quanto le specie protette occupano vasti territori, per cui “l’area di ripartizione naturale” garantisce la loro vita e riproduzione in linea con il loro comportamento naturale.
Di conseguenza, la Corte UE, conferma che la direttiva “habitat” non presenta limiti o frontiere. Pertanto laddove un esemplare selvatico appartenente a una specie animale protetta in prossimità o all’interno di zone popolate dall’uomo, non deve essere considerato un animale che ha lasciato la sua area di ripartizione naturale.
In tal senso è vietata la cattura deliberata di queste specie sia nell’ambiente naturale che in prossimità di aree popolate dall’uomo.
La sentenza della Corte Ue ha specificato la definizione del termine “ambiente naturale” che non presenta caratteristiche legate a una forma di “cattività”, delimitando le aree in cui le specie sono libere di muoversi.
E’ stata ribadita la linea della Direttiva Ue per cui si deve proteggere le specie non solo in determinati luoghi. A conferma di questa linea, la Corte ha ricordato i numerosi paesi dove molte specie come i lupi vivono in zone in prossimità dall’uomo e che si sono adattati a queste nuove condizioni. Al contempo, continua lo sviluppo delle infrastrutture umane e l’estensione delle attività che riducono l’habitat delle specie, esercitando una pressione sulla fauna selvatica.
Conflitti con l’uomo
La sentenza della Corte di Giustizia Ue è entrata anche nel merito di casi specifici nei quali un esemplare appartenente a una specie animale protetta entri in contatto con l’uomo o con i suoi beni. Casi che negli ultimi anni hanno portato ad aspri conflitti e confronti tra agricoltori e allevatori. In particolare, la Corte si è soffermata sui conflitti risultanti dall’occupazione degli spazi naturali da parte dell’uomo per cui ha ricordato che è compito degli Stati membri di adottare un quadro normativo completo nel quale delineare a adottare misure destinate a prevenire danni gravi, segnatamente, alle colture o all’allevamento, o misure adottate nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.
Numerosi i progetti come il sostegno economico agli allevatori sia come forma di risarcimento che come contributo per migliorare recinti o guardia del bestiame.
In ogni caso, la Corte ha confermato che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta, come il lupo, possono essere effettuati solo nel contesto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente.
Solo nel caso di animali feriti è obbligo soccorrere un animale ferito, segnalandolo alle autorità competenti, nel caso specifico, la Guardia Forestale dello Stato o la Polizia Provinciale competente per il territorio. In nessun caso, i cittadini possono prelevare l’animale anche se ferito ma devono attendere i soccorsi. In alternativa è anche possibile mettersi in contatto con un centro CRAS, di recupero fauna selvatica.
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C.D.
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