L’Inasprimento delle pene per uccisione e maltrattamenti prevede un innalzamento delle sanzioni relative all’articoli 544-bis (uccisione di animali), 544–ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), estendono la punibilità agli spettatori, come viene sottolineato in una sintesi pubblicata dallo Studio Cataldi nonché riguardo all’art. 544-quinquies sul divieto di combattimento tra animali, con punibilità estesa anche ai finanziatori oltre che agli organizzatori, e, infine, 544-sexies sul tema della confisca e pene accessorie per cui viene introdotta l’interdizione dalla professione per il veterinario che abbia commesso delitti contro gli animali.
Tra le nuove fattispecie di reato con modifica l’art. 544-ter, viene introdotto il reato di maltrattamento di animali anche la sottoposizione degli stessi “a sevizie di carattere sessuale”, ma anche reati relativi alla distruzione o uccisione di specie protette e l’uso di esche avvelenate.
Rispetto al delitto contro gli animali, sono introdotte una serie di aggravanti come ad esempio, l’aver agito in presenza di minori, l’aver agito a scopo di lucro, ovvero con modalità particolarmente efferate o con crudeltà.
Inasprimento anche per quanto riguarda le ipotesi di maltrattamento di animali o uccisione di specie protette, una circostanza attenuante se il colpevole ha agito con “colpa”.
Il testo di legge tocca anche il furto degli animali con aggravanti se il fatto è commesso sugli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.
Stesso scenario per quanto riguarda l’abbandono con un inasprimento delle pene, associato anche a reati gravi coon lesioni personali colpose o omicidio colposo. Sono state inoltre introdotto pene accessorie in caso di abbandono come la confisca dell’animale alla sospensione per il reo dell’attività di caccia, trasporto, commercio, veterinaria, circense, ecc.
In caso di flagranza di reato, viene inserito l’arresto facoltativo ma anche la procedura per il sequestro di animali vivi in conseguenza di un procedimento per i reati contro gli animali nonché del traffico illecito di animali da compagnia.
Una parte del decreto è riservata al traffico illecito degli animali di compagnia e o in caso di confisca degli animali anche dei mezzi utilizzati per il reato come ad esempio il sequestro die mezzi di trasporto fino alla sospensine dell’attività fino a cinque anni nel caso in cui “si opera nel trasporto, nel commercio o nell’allevamento, ovvero nella caccia o nel mondo circense”-
Per quanto riguarda i veterinari, in caso di condanna viene introdotta l’interdizione temporanea o permanente dalla professione o dal pubblico ufficio. Infine, come ricordato in introduzione, viene previsto che reati commessi contro gli animali siano inseriti nelle banche dati delle forze dell’ordine.
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