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Passa col rosso per salvare un cane: la Cassazione conferma la multa

Passa col rosso per salvare un cane: per i giudici non ha sbagliato. Scatta il ricorso. La Cassazione ribalta la sentenza e conferma la multa.

(Pixabay)

Chi viola il codice della strada per soccorrere un animale deve essere multato. Questa la controversa sentenza emessa dalla Corte di Cassazione qualche giorno fa. Praticamente ogni giorno, vi raccontiamo di animali che vengono salvati da pericoli imminenti. Molte volte, come nel caso in oggetto, si tratta di cani. Il protagonista di questa storia è un veterinario. Questi, per soccorrere un cane, ha violato diverse norme del codice della strada. L’elenco è lungo: sorpasso di autovetture ferme a un semaforo rosso, invasione dell’opposta corsia di marcia e velocità pericolosa in centro abitato. Il veterinario aveva spiegato però di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”.

Nel merito, riesce ad avere ragione, in quanto – spiegavano i giudici – “nel concetto di stato di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p. è inclusa ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile, e che un cane (in disparte il rispetto per la sua vita) è sicuramente un bene patrimoniale”.

Passa col rosso per salvare un cane: il ricorso in Cassazione

Arriva però il ricorso di ministero e Prefettura. Ora la Cassazione, con l’ordinanza n. 4834/2018, depositata l’1 marzo, ha ribaltato la decisione dei giudici. Infatti, secondo gli ermellini, il tribunale “ha erroneamente supposto di applicare il principio desumibile da Cass. penale n. 25526/09, mentre, in realtà, tale sentenza ha applicato l’esimente non dell’art. 54 c.p. (stato di necessità) ma dell’art. 52 c.p. (legittima difesa) in relazione all’uccisione, in periodo di divieto di caccia, di una volpe che si era altre volte introdotta nel pollaio in proprietà all’imputato, facendo razzia di polli e galline, e aggredendo la moglie dello stesso”.

In sostanza, occorre che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione. Lo stesso non vale per gli animali. Inoltre, il dovere deontologico-professionale “di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale”. Non ha infine nessuna incidenza il fatto che la Polstrada abbia scortato a destinazione il veterinario. L’uomo, infatti, era stato fermato mentre metteva quelle infrazioni per provare a salvare l’animale. La multa, in sostanza, è stata ritenuta legittima.

GM

Gabriele

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