Il nuovo decreto che vede nuove disposizioni per i farmaci veterinari entra in vigore il 18 gennaio, sostituendo la risalente normativa.
Un farmaco veterinario è un tipo di medicinale destinato all’utilizzo sugli animali, a scopo curativo, profilattico o per stabilire una diagnosi medica. Il processo all’autorizzo di tale farmaco ad uso veterinario è simile a quello dei medicinali ad uso umano. Dal 18 gennaio, entrerà in vigore un nuovo decreto che apporta modifiche sostanziale alle attuali normative in vigore riguardanti i famaci veterinari.
Il nuovo D.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 18 gennaio 2024, sostituendo la risalente normativa.
Con 46 articoli e 5 allegati, il decreto mira ad adeguare l’ordinamento nazionale italiano al Regolamento europeo 2019/6 sui farmaci veterinari. Seguono quindi i principi legislativi della delega europea, delegando questioni come le scorte, la distribuzione e le sanzioni.
Non solo, il provvedimento disciplina, inoltre, alcuni aspetti importanti come l’immissione in commercio di suddetti farmaci, le sperimentazioni cliniche, le norme di fabbricazione, la pubblicità, i controlli e le ispezioni. Sono citati anche i medicinali omeopatici, avente la possibilità di prescrivere un medicinale omeopatico per uso umano quando non vi sono opzione veterinarie disponibili.
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Il Ministero della Salute gestiva il sistema di farmacovigilanza e ora è strettamente interconnesso e integrato con il sistema di farmacovigilanza dell’UE. Le normative più corpose fanno riferimento alle regole di detenzione, fornitura e impiego di farmaci veterinari e sulla gestione delle scorte. Specialmente l’articolo 29, rafforza quelle regole per l’uso ragionevole di antimicrobici con l’introduzione di orientamenti appositi.
Una modifica rilevante l’ha avuta la vendita al dettaglio dei farmaci veterinari. La nuova normativa permette, infatti, la possibilità di vendere medicinali veterinari al dettaglio ad azione antiparassitaria e disinfestante, sia per uso esterno che orale.
Relativo al campo pubblicitario, invece, a regolamentarlo è l’articolo 39, introducendo la possibilità per i famarci veterinari immunologici di essere oggetto di pubblicità rivolta ad allevatori professionisti.
Relativamente alla pubblicità l’art. 39 introduce la possibilità per i medicinali veterinari immunologici di essere oggetto di pubblicità rivolta anche ad allevatori professionisti. Il dibattito affrontato in Parlamento ha portato alla parziale modifica della cessione di medicinali veterinari, mentre una nuova normativa per le donazioni di tali farmaci è stata esclusa dal decreto.
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