Una donna inciampa nel guinzaglio del cane di un’amica e riporta un serio infortunio. Il giudice le riconosce un risarcimento di 21000 euro.
Avere un animale domestico implica l’assunzione implicita, da parte del proprietario, di alcune responsabilità. Non solo per ciò che concerne la cura del benessere dell’animale, ma anche la tutela di terze persone al quale lo stesso abbia procurato dei danni. Ne sa qualcosa una donna di Mestre, costretta a risarcire l’amica che inciampa nel guinzaglio del suo cane e si frattura varie parti del corpo.
La vicenda risale a qualche anno a fa: nel dicembre del 2014, nel centro di Mestre, due donne stanno passeggiando insieme; una di esse porta al guinzaglio il proprio Cocker.
Il cane all’improvviso cambia direzione, tagliando la strada all’amica della sua proprietaria, che inciampa nel suo guinzaglio e cade rovinosamente.
Risultato: frattura al polso, al braccio, e forti contusioni anche a costole e cervicali. Ed è lì che le due donne, non riuscendo a trovare un accordo per superare la vicenda, iniziano la battaglia legale, immemori dell’antica amicizia.
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Così la malcapitata cita in giudizio l’ormai ex amica, proprietaria del Cocker, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa degli infortuni. La convenuta risultava avere una polizza assicurativa con la compagnia Axa Mps Assicurazioni Danni, citata anch’essa in giudizio.
Quest’ultima aveva negato la propria responsabilità, asserendo prima di tutto che la polizza copriva solo i danni che si fossero verificati all’interno della proprietà privata dell’assicurato, in quanto stipulata per coprire il rischio legato al possesso di animali domestici.
Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto invece che il caso di specie rientrasse nell’alveo della copertura assicurata dalla polizza firmata dalla proprietaria del cane con l’Axa, condannando quest’ultima al pagamento del risarcimento di 21000 euro, oltre alle spese legali.
La vicenda, tuttavia, potrebbe essere ben lontana dall’esito finale, poiché si tratta solo del primo grado.
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Ricordiamo che a norma della disciplina civilistica generale, ai sensi dell’art. 2052 c.c., il proprietario dell’animale (o chi lo ha in custodia in quel momento) è tenuto a risarcire il danno ingiusto che questo provoca ad un terzo.
Solo il caso fortuito libera dalla responsabilità: ovvero un evento improvviso e per questo non prevedibile, e che dunque l’obbligato non poteva superare nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza (ovvero quello che ci si aspetta dall’uomo medio).
Nel caso di specie la questione sembra vertere solo ed esclusivamente su chi dovrà versare tale risarcimento: la compagnia assicurativa ha eccepito, come visto, che il fatto rientrasse nell’ambito delle ipotesi che da contratto coprivano il rischio legato ai danni cagionati da un animale domestico.
Insomma, il risarcimento riconosciuto non dovrebbe essere messo in pericolo. Ma da oggi in poi, maggiore attenzione a quando portiamo il cane a fare la passeggiata; ancor di più se un amico cammina al nostro fianco.
A. S.
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