Nessuna colonia felina può essere sfrattata: la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Catania è un esempio di lungimiranza e di rispetto dei diritti degli animali.
I gatti delle colonie feline non possono essere sfrattati dalla loro casa. Questa la sentenza emessa pochi giorni fa dal giudice del Tribunale di Catania a seguito della denuncia da parte di una donna, infastidita dalla presenza della colonia felina. A sostegno dei diritti dei gatti della colonia è intervenuta la donna che si occupa di loro, la quale, assistita da una legale e appoggiata da tre associazioni animaliste, ha richiesto in Tribunale la modifica dell’ordinanza di sfratto dei quattro zampe.
Secondo la legge italiana, i gatti randagi non possono essere allontanati dal luogo che hanno scelto come proprio territorio, tranne in alcuni e rari casi in cui il provvedimento che dispone l’allontanamento della colonia felina può essere considerato legittimo.
La donna che accudisce i gatti nel comune di Gravina, a Catania, si è ritrovata a fronteggiare un’ordinanza che la obbligava a spostare la colonia felina, regolarmente registrata al Comune, con l’ausilio dell’Asp (l’azienda di diritto pubblico dei Comuni dell’ambito distrettuale o sub distrettuale), a seguito delle lamentele di una condomina che considerava i quattro zampe come una limitazione del godimento dei propri spazi privati, dall’abitazione al balcone.
La tutor della colonia felina si è così rivolta a tre associazioni animaliste e ha ottenuto di essere assistita dal legale Margherita Mannino, chiedendo la modifica dell’ordinanza. I presidenti delle associazioni Vera Russo (Le Aristogatte), Emanuela Tosto (L’Altra Zampa) e Lucia Fiore (Pan), rappresentate dagli avvocati Floriana Pisani e Tania Cipolla, sono intervenuti nella causa pendente al fine di tutelare l’integrità e la salute della colonia felina. Gli avvocati hanno sostenuto di fronte al giudice che l’ordinanza di allontanamento della colonia felina si scontrava con il divieto di maltrattamento dei gatti che vivono in libertà, con il diritto dei quattro zampe a non essere spostati in un altro habitat e con il diritto dei felini ad essere curati e nutriti nel luogo in cui hanno stabilito la loro dimora.
Il giudice del Tribunale di Catania ha dato ragione alle associazione animaliste, emettendo una sentenza definita dai legali come un «provvedimento unico nel suo genere avendo riconosciuto il legame fra colonia felina ed habitat; lo spostamento della colonia felina può, quantomeno in astratto, comportare un pregiudizio per gli animali». D’altronde è proprio la Legge quadro in materia di animali d’affezione (e prevenzione del randagismo) a definire il gatto come un animale in libertà, libero di vivere nel luogo che ha eletto a proprio territorio. Le Regioni, nelle rispettive norme regionali di attuazione della Legge quadro, hanno vietato l’allontanamento delle colonie feline dai luoghi in cui vivono. Il singolo felino può essere prelevato solo temporaneamente, al fine di venire sterilizzato o per essere curato da malattia, con la conseguente re-immissione nel territorio di provenienza una volta terminata la degenza. I provvedimenti di allontanamento di animali randagi, come ha esplicitato il giudice del Tribunale di Catania, si applicano soprattutto ai cani e non sono applicabili ai gatti. (di Elisabetta Guglielmi)
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