Molto spesso il cattivo cane lo fa il pessimo padrone. Ovvero, i nostri amati compagni a 4zampe prendono le abitudini che gli vengono insegnate. Non tutti lo sanno ma ci sono delle norme per i cani in pubblico, regolamentate a livello nazionale e nessuna norma impedisce che i cani accedano ai luoghi pubblici, in base all’articolo 83 lett. d e al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).
Ai luoghi ed ai mezzi pubblici possono accedere i cani condotti al guinzaglio, con un massimo di lunghezza di 1,5 metri e con la museruola. Tuttavia molto spesso vengono confusi i luoghi pubblici, ovvero quelli di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico e i luoghi aperti al pubblico che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore.
A parte i negozi di alimentari, cinema e teatri e ospedali, i nostri amati 4zampe possono entrare ovunque salvo che il gestore non me ne faccia divieto con apposito cartello visibile all’entrata.
Oltre a ciò vi è anche un divieto europeo (Reg. CE n. 852/2004), che vieta l’accesso degli animali nei luoghi done gli alimenti sono preparati, trattati o conservati come pure una serie di norme locali, comunali, provinciali o regionali emanati attraverso ordinanze per cui anche i sindaci possono disciplinare l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici oppure nei luoghi sensibili, come scuole e ospedali. Si tratta di norme che sono contenute nel Regolamento per la tutela degli animali, nel Regolamento di Igiene urbana Veterinaria o nel Regolamento di Polizia Urbana.
Ecco allora che vi sono una serie di regioni o comuni che in base a tali ordinanze si contraddistinguono per una maggiore sensibilità nei riguardi degli animali.
Ad esempio, viene citato il Friuli Venezia Giulia che ha recentemente modificata la Legge Regionale con la quale prevede che i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, purché condotti con il guinzaglio e, qualora prevista dalla normativa statale, con la museruola. In questo elenco si annoverano anche il Comune di Torino che sancisce il libero accesso nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo che sulla porta del locale sia affisso un cartello di divieto.
Norme che vanno incontro alle esigenze dei padroni dei cani ma che spesso e volentieri vengono respinte dagli esercenti come ad esempio al Comune di Bologna viene indicato che i cani possono essere condotti nei locali pubblici con guinzaglio e/o museruola, ma che nei pubblici esercizi, punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, il titolare può vietare l’ingresso ai cani solo apponendo sulla porta d’ingresso del locale un apposito avviso di divieto. Stesso regolamento è stato applicato dal Comune di Roma.
Infine è da sottolineare che i buoni padroni devono ricordarsi di portare con sé le bustine per i bisognini dei cani ed in alcuni casi, potrebbe essere utile una bottiglia d’acqua per pulire il luogo in cui il cane si è liberato.
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