Entra in vigore la non pignorabilità degli animali domestici

Entra in vigore la non pignorabilità degli animali domestici

@Getty images
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E’entrato in vigore nell’ordinamento giuridico italiano, l’art. 514 del codice di procedure civili, con il quale tra le “cose mobili assolutamente impignorabili” sono introdotti gli “animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” e pure “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.

Per cui da oggi gli animali domestici non potranno più andare alle aste e non sono più riconosciuti come bene materiali.

La pignorabilità degli animali era definita un obbrobrio da parte dei rappresentanti delle associazioni animaliste che si battono per i diritti degli animali. Contro la pignorabilità degli animali era stata anche promossa una campagna di sensibilizzazione e di raccolta firme su Change.org che aveva ottenuto 118 mila adesioni. Sulla pagina della petizione è stato sottolineato che “è stato creato un cambiamento”.

Questa petizione ha creato un cambiamento con 118.827 sostenitori!

Il senatore Stefano Vaccari, segretario della Commissione Ambiente e relatore al collegato ambientale, a settembre aveva sostenuto che in grazie all’emendamento approvato stabiliva “il principio della tutela del legame affettivo della persona e della famiglia con l’animale, che non deve essere considerato un oggetto”.

DEFINIZIONE ANIMALI DA COMPAGNIA O D’AFFEZIONE- Il Regolamento europeo CE n. 576/’13 riconosce come animali da compagnia: “Cani, gatti, furetti e gli invertebrati (escluse le api, i bombi, i molluschi e i crostacei); gli animali acquatici ornamentali definiti dalla Direttiva 2006/88/CE; anfibi; rettili; uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’art. 2, Direttiva 2009/158/CE); mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare)”.

In Italia, in base all’accordo 6.2.’03 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy sono considerati “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella -pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia”.

 

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