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Riapertura della caccia. I numeri utili per segnalare irregolarità
La nuova stagione venatoria ha preso il via in alcune regioni con la preapertura e già si contano episodi drammatici con 3 morti e un ferito grave.
Per non considerare le irregolarità denunciate dalle associazioni animaliste. Come nel caso della Regione Lomabardia, dove l’associazione LAC- Lega anti caccia, insieme ad altre associazioni ha ricorso al TAR per fermare l’uccellagione autorizzata dalla Lombardia in totale violazione della legge e con i soldi dei contribuenti. La Giunta lombarda approvando l’apertura dei cosiddetti “roccoli”, regalerà quasi 13 mila piccoli uccelli tra tordi, merli e cesene ai cacciatori ed allevatori, o sedicenti tali, per attirare altre prede a tiro di fucile. Si tratta di un atto gravissimo, completamente illegittimo, adottato in violazione della normativa nazionale e per la normativa comunitaria. Ma non solo. La stessa Regione Lombardia, come denuncia il Lac ha violato anche le norme stabilite nel calendario venatorio emanato nel lontano 2004, modificandolo due giorni prima dell’apertura ufficiale della stagione venatoria 2019-2020, “per rendere l’atto difficilmente impugnabile”.
La stessa Ispra è intervenuta in merito al permesso di cacciare alcune specie in Lombardia e che a livello nazionale è stato vietato. “E’ cacciabile anche il Moriglione, nonostante il Ministero dell’Ambiente abbia chiesto di escluderlo e anche per la Quaglia le prescrizioni Ispra non sono state rispettate. C’è poi il problema dell’Allodola ( che è stata in passato oggetto di ripetute sconfitte incassate sul piano legale grazie ai ricorsi promossi dalla LAC), specie che andrebbe immediatamente esclusa dalla lista delle cacciabili”.
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La caccia sembra ormai essere un’attività anacronistica e i numeri parlano chiaro. Secondo i dati comunicati dalla Lac, è infatti sceso il numero dei cacciatori italiani in attività sotto la soglia dei 470.000 tesserati.
Nonostante tutto, la caccia continua a essere un settore proficuo sostenuto da lobby del settore e dalle stesse regioni.
“Ai consueti problemi per la pubblica incolumità dei fruitori di boschi e campagne si aggiungono quelli legati alla mancanza di controlli per carenza di personale adibito alla vigilanza venatoria che porterà all’uccisione di specie e di un numero di capi ben superiore ai limiti stabiliti”, denuncia il Lac, evidenziando inoltre “l’emergenza dello scarso turnover del personale pubblico di vigilanza venatoria della polizia provinciale e la mancata attuazione del Piano nazionale di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici”
Per questo, sarà promosso un presidio pacifico, sabato 21 settembre a Milano dalla LAC Lega per l’Abolizione della Caccia Lombardia per chiedere maggiori tutele e norme più severe.
Dal canto suo, sul tema è intervenuto anche Lorenzo Croce, presidente Aidaa- Italiambiente, ricordando i pericoli della caccia e stillando un vademecum per segnalare le irregolarità della caccia e dei cacciatori.
L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente mette a disposizione un numero utile “anti caccia” 3479269949 a partire dal 15 settembre e fino alla chiusura della caccia prevista il 31 gennaio 2020.
Ecco come contrastare il fenomeno sia delle irregolarità che del bracconaggio:
1) La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, è inoltre vietato sparare in direzione delle stessi da una sdistanza inferiore di 150 metri. La caccia è anche vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie e anche in questo caso è vietato sparare a una distanza inferiore a 150 metri.
2) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla madria o dal gregge o dal branco.
3) I cacciatori hanno divieto di trasportare armi da caccia che non siano scariche e in custodia all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.
4) E’ vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola. Inoltre martedi e venerdi sono giorni di assoluto silenzio venatorio. La caccia infine è consentita da un’ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto. Con il buio è assolutamente vietato cacciare.
5) E’ vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.
6) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. Inoltre l’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.
7) L’introduzione di cacciatori in giardini e pertinenze delle abitazioni civili anche se non recintate son considerate per il condice penale VIOLAZIONE DI DOMICILIO quindi i cacciatori che oltrepassano questo limite sono puniti ai sensi dell’articolo 614 del codice penale.
8) Se un cacciatore, come spesso capita uccide o ferisce animali domestici o animali da cortile è punito ai sensi dell’articolo 630 del codice penale. Mentre è punito ai sensi dell’articolo 727 del codice penale chi distribuisce bocconi avvelenati, provocando morte o intossicazione di animali da compagnia e da cortile.
9) L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.
10) La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. e in caso di violazione di una delle regole qui sopra esposte è possibile presentare denuncia penale sia alle forze dell’ordine che alla procura della repubblica di riferimento.
C.D.
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