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Soccorso animali investiti, maltrattati o vaganti: come intervenire

Casi di abusi sugli animali e omissione di soccorso, reati spesso sconosciuti

Soccorso animali

L’abbandono, il maltrattamento, o l’investimento di un animale senza prestare soccorso sono dei reati. L’omesso soccorso o l’omessa custodia di un animale sono sanzioni amministrative mentre il maltrattamento animali è di rilievo penale. Tuttavia, in alcuni casi, se dall’omissione soccorso deriva la morta dell’animale, il fatto diviene di rilevanza penale così come l’omessa custodia dell’animale.

La tutela degli animali è un tema più che mai attuale e ancora oggi, c’è chi tratta gli animali come “oggetti” e non esseri senzienti, facendo passare in secondo piano i loro diritti e la loro vita.

Le stesse istituzioni nonostante le leggi in vigore spesso dimostrano delle mancanze in tal senso. E’ utile ricordare che le autorità sono chiamate ad intervenire nei diversi casi di reato sugli animali e nel soccorso.

Per questo, per i testimoni o chi soccorre un animale ha il diritto di richiedere l’intervento delle autorità che hanno l’obbligo d’intervenire.

Reati nei riguardi degli animali

Cane vagante

Omessa custodia o malgoverno di animali

Si tratta di un reato disposto dall’art. 672 Codice penale che prevede che “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro”.

La sanzione si applica anche nel caso in cui:

  • chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  • chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che la sanzione si applica per omessa custodia di animale, anche se scappa perché impaurito

Omesso soccorso agli animali

Si tratta di una norma del Codice della Strada, regolamentata dall’art. 189, comma 9 bis, per cui l’utente della strada ha l’obbligo di fermarsi e di intraprendere ogni misura idonea ad assicurare un intervento di soccorso agli animali che hanno subito un danno.

Ovvero, in caso d’incidente nel quale vi è un danno a uno o più animali da affezione, da reddito o protetti o appartenenti alla fauna selvatica.

In caso contrario, ovvero di “omissione soccorso stradale agli animali” vige una sanzione amministrativa che va da 413,00 euro a 1.658,00 euro. V
Inoltre, iene, è previsto che la persona sia “coinvolta” nel sinistro a danno dell’animale. In questa ipotesi, la sanzione amministrativa comporta il pagamento della pena pecuniaria da 83,00 euro a 331,00 euro.

L’obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l’incidente, quindi, ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso. In quest’ultimo caso, però, la pena è meno severa.

Cosa fare in caso d’incidente stradale con animali

Soccorso animali

Per non rischiare sanzioni, in caso d’incidente stradale con un animale:

  • il conducente deve fermarsi e accertarsi le condizioni dell’animale.
  • In secondo luogo, richiedere assistenza tecnica: contattare il servizio veterinario dell’ASL, interpellando il centralino
  • Portare l’animale presso uno studio medico veterinario situato nelle vicinanze, laddove non è possibile un intervento immediato.

Non è sempre facile assistere un animale vittima di incidente stradale.
. L’animale deve essere avvicinato con grande cautela e calma e posizionato, quando possibile, in ambiente circoscritto se non messo in sicurezza con guinzaglio e collare/pettorina. L’esemplare potrebbe essere spaventato per cui dovrà essere approcciato lentamente. L’animale dovrà essere trasferito presso una clinica veterinaria che ha il dovere di fornire assistenza all’animale in base all’articolo 16 del Codice Deontologico statuito dalla categoria.

“Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.

Il veterinario potrà fornire un’assistenza gratuita, oppure richiedere unicamente le spese per i farmaci o per un compenso minimo in caso d’urgenza. In tal caso, il conducente potrà farsi rimborsare le spese sostenute sia da un eventuale proprietario dell’animale sia dalle stesse autorità territoriali nel caso di un animale selvatico o randagio.

Inoltre, il proprietario dell’animale potrà essere ritenuto responsabile anche dei danni subiti dal conducente, in base all’art. 2052 del Codice Civile stabilisce che il proprietario dell’animale dovrà faccia carico degli eventuali danni che l’incidente può aver procurato al veicolo o alla persona.

Soccorso animali selvatici

Nel caso in cui l’incidente si è verificato con un animale selvatico, l’utente dovrà contattare la Guardia Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515 o la Polizia Provinciale competente per territorio. In questo caso, i cittadini non possono prelevare l’animale anche se ferito ma devono attendere i soccorsi.

E’ possibile anche mettersi in contatto con un centro CRAS, di recupero fauna selvatica.

Leggi anche–> Fauna selvatica, statu quo: soccorso animali e mutamento climatico. Una vera emergenza

Omissione soccorso: reato penale

In alcuni casi, l’omesso soccorso nei confronti degli animali può essere di rilevanza penale.

Se l’animale muore a causa del mancato soccorso per cui emerge una condotta omissiva dell’investitore, si potrebbe configurare il reato delineato all’art. 544 bis c.p., riguardo ad “Uccisione di animali” che prevede una pena pena di reclusione da quattro mesi a due anni.

Reato maltrattamento animali

Cane maltrattato

Il maltrattamento degli animali è un reato, previsto dall’artt. 544 ter e 727 del c.p. del Codice Penale.
Viene distinto dal reato di”delitto contro il patrimonio” (ovvero come bene protetto proprietà privata dell’animale da parte di un proprietario), previsto dall’art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).

Una sentenza della Cassazione (sentenza n. 24734/2010), ha infatti evidenziato che l’art. 544 ter c.p., tutela il sentimento per gli animali e viene riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell’animale, laddove l’art. 638 l’animale era tutelato quale “proprietà” di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa.

Ci sono altri reati previsti dal Codice Penale “TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI” ( R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) aggiornati con la Legge 189/2004, dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale 89.

Art. 500 Diffusione di malattia degli animali

L’art. 500 stabilisce una pena per il reato relativo a chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale. Ovvero una malattia pericolosa per il patrimonio zootecnico.

Un reato punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Se poi la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)

Chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La pena si applica anche in caso in cui si somministri sostanze stupefacenti o vietate all’animale oppure che sottopone gli animali a trattamenti che provocano danno alla sua salute.
Il reato di maltrattamento animali viene aumentato della metà nel caso in cui dagli abusi derivi la morte dell’animale.

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)

Combattimento tra cani

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Inoltre, in caso di allevamento o addestramento di animali anche per conto terzi per sottoporre l’animale ad qualsiasi partecipazione di combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. L

a stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Infine, la legge punisce anche chi non è presente sul luogo del reato ma organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Inoltre, è prevista la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesima

Maltrattamenti e soccorso animali a chi rivolgersi

Cane a catena

Molte persone sono testimoni di abusi o maltrattamenti che coinvolgono gli animali e non sanno a chi rivolgersi in questi casi.

Animali investiti

Nel caso di un investimento di animale, la polizia locale 112 è obbligata ad intervenire come stabilito dal Codice della Strada che impone l’obbligo di soccorrere gli animali coinvolti negli incidenti stradali.

Segnalare l’incidente alla polizia locale 112
Individuare il proprietario dell’animale
Nel caso in cui il proprietario è sconosciuto dovrà essere attivato il servizio veterinario ATS di competenza territoriale (è reperibile anche negli interventi notturni e festivi e devono provvedere al recupero dell’animale)

Il segnalante dovrà permanere con l’animale fino all’arrivo dell’intervento

Animali vaganti

Nel caso di animali vaganti, ci sono alcune procedure da seguire. Le autorità di competenza sono la polizia Locale, Stradale o il Servizio Veterinario Pubblico.

  • In questo caso, è necessario approcciarsi al cane con calma evitando di spaventarlo.
  • Provvedere a mettere in sicurezza l’animale tramite un guinzaglio, una gabbia oppure circoscrivendolo in un’area da dove non può scappare o mettersi in pericolo.
  • Controllare se l’animale ha una medaglia con recapiti utili a risalire al proprietario
  • Controllare il microchip dell’animale (tramite in lettore di cui sono in possesso servizio ATS, veterinari o gli stessi volontari delle associazioni)
  • Laddove non è possibile risalire al proprietario, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario pubblico che dovranno farsi carico dell’animale.
  • Anche in questo caso, il segnalante deve permanere fino all’arrivo dell’intervento.

Cane a catena

Il cane detenuto a catena è un reato previsto dal Nuovo Regolamento Regionale (13/04/17) a CAPO II, ART. 6, COMMA 5. In questo caso è necessario presentare una denuncia alla Polizia Locale.

In base al regolamento “è vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E’ in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo”.

Una norma che si applica per varie tipologie di abusi per cui l’animale viene sottoposto a qualsiasi trattamento che ledi la sua salute, come la detenzione all’esterno senza un riparo adeguato, con le ciotole dell’acqua e del cibo a disposizione, oppure che sia esposto a pericoli, come la detenzione in balcone.

Sono previste sanzioni fino a € 900 per soggetto detenuto a catena.

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C.D.

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