Registrare e mettere il microchip ai gatti nella Regione Lazio è obbligatorio solo in alcuni casi: cosa stabilisce la normativa regionale.
Ogni Regione disciplina la materia degli animali d’affezione e di prevenzione del randagismo ricorrendo alla propria potestà legislativa. Il Lazio ha provveduto con la L. R. n. 34 del 1997, integrata dalle successive modificazioni; la registrazione dei gatti e l’inoculazione del microchip sono obbligatori solo casi previsti dalla legge.
Nel nostro ordinamento giuridico la materia degli animali d’affezione è dettata dalla Legge quadro n. 281 del 1991.
In essa è sancita la condanna degli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono di animali; tutte fattispecie che costituiscono, ad oggi, reati penali.
La Legge quadro detta altresì i principi fondamentali in materia di animali d’affezione, delegando le Regioni ad adottare, servendosi della propria potestà legislativa, le misure necessarie per l’attuazione dei medesimi.
Rientra pertanto nella competenza delle Regioni la predisposizione di un piano per la prevenzione del randagismo, la determinazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani, nonché l’istituzione e la regolamentazione dell’Anagrafe canina territoriale.
Nel suddetto registro vanno registrati i cani, identificati con l’inoculazione di un microchip. Per il gatto non sussiste tale obbligo; il felino definito quale animale in libertà, libero di vivere per strada, nel luogo che ha scelto come proprio territorio, dal quale non può essere allontanato.
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Nonostante non sia richiesto a livello nazionale mettere il microchip al gatto, alcune Regioni hanno previsto il relativo obbligo.
La prima in ordine temporale è stata la Regione Lombardia (per approfondire l’argomento è consigliata la lettura dell’articolo Obbligo microchip per i gatti in Lombardia); successivamente anche la Puglia ha seguito l’esempio.
Nel Lazio non è previsto l’obbligo di registrare e inoculare il microchip ai gatti, se non in alcune ipotesi. La Regione disciplina la “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo con la Legge Regionale” con la L. R. n. 34 del 1997, integrata da successive normative.
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Su tutte la Deliberazione Giunta Regionale (DGR) – numero 621 del 25/10/2016, con la quale sono state apportate delle importanti modifiche alla suddetta normativa.
In particolare, nell’Allegato 1 della DGR n. 621 del 2017 è statuito che l’iscrizione degli altri animali d’affezione è facoltativa; diviene obbligatoria nell’ipotesi in caso di vendita o cessione di natura commerciale.
Dalla lettera della norma pare trarsi che non è necessario l’esercizio professionale dell’attività di vendita di cani e gatti; è sufficiente anche una compravendita occasionale, con la quale si cede, dietro corrispettivo, il proprio animale d’affezione.
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Antonio Scaramozza
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