È legale il divieto di ingresso ai gatti nei luoghi pubblici? Cosa si intende per luoghi aperti al pubblico? Ecco che cosa stabilisce la legge.
Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico: forse la dicotomia ai più non dirà nulla, eppure conoscere la differenza tra queste due tipologie di luoghi è fondamentale per capire se il proprio animale d’affezione possa accedervi oppure no. Scopriamone di più al riguardo.
Classificare il mondo per categorie: è quello che facciamo ogni giorno, talvolta anche senza accorgercene. Ma da oggi in poi presteremo un po’ più di attenzione al luogo in cui ci accingiamo ad accedere, specie se siamo accompagnati dal nostro amico a quattro zampe, per comprendere se siamo i benvenuti.
Si fa presto a dire luogo pubblico; in realtà la dicotomia luogo pubblico/luogo privato non è esaustiva, perché v’è un’ulteriore categoria di cui tenere conto, ovvero il luogo aperto al pubblico. E conoscerne la differenza è importante per capire se e come potervi accedere con i nostri amici a quattro zampe.
Il luogo pubblico è un luogo appartenente al demanio dello Stato, al quale, salvo che per ragioni di carattere eccezionale e di norma temporanee, ognuno può accedere liberamente.
Il luogo aperto al pubblico, invece, è un luogo privato, a cui il pubblico può accedere nel rispetto delle condizioni imposte dal titolare: il classico esempio è quello dello spettatore che accede a teatro mediante il pagamento del prezzo dello spettacolo.
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Dopo aver chiarito la differenza tra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico, possiamo concentrarci sulla questione principale di cui l’articolo vuole occuparsi: è consentito l’ingresso ai gatti nei luoghi pubblici?
La domanda può apparire molto più banale di quanto non lo sia in realtà. Probabilmente, se al centro del quesito vi fosse Fido, non avremmo alcun dubbio; il cane condotto al guinzaglio può accedere tranquillamente in un luogo pubblico.
Lo stabilisce l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013. Per il gatto, invece, non abbiamo riferimenti normativi così precisi.
Complice l’immagine del felino quale animale libero e indipendente, la legge ha disciplinato con minore dovizia obblighi e doveri del proprietario nei confronti di quello che è, a tutti gli effetti, l’animale d’affezione per eccellenza insieme al cane (si confronti, a tal proposito, la Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
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Anche a livello regionale, di solito, si registra un vuoto normativo, che raramente le fonti degli enti locali colmano, a meno che non si parli di grandi comuni. Pertanto, nell’intricata selva di norme che regolano la materia, ed in presenza di vuoti normativi significativi, non possiamo che ricavare il comportamento da tenere sulla base dei principi generali.
Pertanto, dovendo il proprietario provvedere alla custodia dell’animale, verosimilmente dovrà sempre condurre il gatto al guinzaglio o utilizzare l’apposito trasportino. Questo significa che l’ingresso ai gatti nei luoghi pubblici non può essere vietato.
Attenzione però alle regole da rispettare. A tal proposito, si consiglia di visionare le normative regionali e locali del luogo in cui ci si trova: ad esempio, il Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma stabilisce che è vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo.
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