Se il gatto graffia un’auto, chi è tenuto al pagamento del danno secondo la legge? Analizziamo insieme i vari scenari possibili.
Per gli amanti degli animali, i nostri piccoli amici a quattro zampe sono fonte di grandi gioie (e qualche dolore). Ma l’equazione potrebbe essere del tutto opposta per chi amante degli animali non lo è, e magari come vicino di casa si ritrova un appassionato di graffiti sulla carrozzeria delle vetture. Scherzi a parte, se un gatto graffia l’auto, chi è tenuto al risarcimento a norma di legge? Vediamo le varie situazioni che possono venire a configurarsi.
A prescindere dalla legge, è lo stesso buonsenso a suggerire che tra i vari doveri del proprietario dell’animale (oltre quelli relativi alla cura e protezione del suo benessere psicofisico) rientra anche quello di dover rispondere di eventuali danni da esso cagionati a terze persone.
Nella cultura della nostra società, come noto, gli animali domestici per eccellenza sono il cane e il gatto (seppur non manchino altre specie animali). Ebbene, è molto più semplice individuare il responsabile per le “malefatte” compiute dal cane piuttosto che per quelle compiute dal gatto.
E la ragione è molto semplice: ed è da rinvenire prima di tutto nel diverso “status” di animale d’affezione riconosciuto alle due figure. In base alla Legge quadro n- 281/1991 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) il cane vagante sul territorio va catturato ed ospitato nei canili (o altre strutture di rifugio) per incentivarne l’adozione.
Dunque, almeno tecnicamente (purtroppo la realtà è ben diversa) sul territorio non dovrebbero esservi cani vaganti, e i pochi circolanti dovrebbero appartenere a qualcuno ed essere facilmente identificabili attraverso il microchip inoculato (anche questo aspetto è ben lungi dall’essere realizzato).
Per il gatto il discorso è piuttosto differente: la suddetta legge quadro lo definisce quale animale in libertà, libero di stabilirsi sul territorio che ha scelto per vivere, senza che da esso possa essere allontanato: due o più gatti insediati stabilmente in un dato luogo danno luogo ad una colonia felina.
Ma a chi rivolgersi se il gatto graffia l’auto secondo la legge?
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Non sorgono particolari problemi, per ciò che concerne l’individuazione del soggetto responsabile per il risarcimento del danno, se a graffiare la vostra auto è stato il gatto del vicino.
A norma dell’art. 2052 c.c., il proprietario dell’animale è tenuto a risarcire il danno che esso cagiona a terzi, anche se in quel momento non sotto la sua custodia perché fuggito o smarrito.
Il responsabile è liberato solo nell’ipotesi in cui dimostri che il fatto sia avvenuto per caso fortuito, ovvero per un evento eccezionale ed imprevedibile, per questo non imputabile né alla sua volontà né tantomeno ad una sua eventuale negligenza.
Tutto semplice? Non proprio; la prova che il gatto sia proprio del vicino non è così agevole, considerando che ad oggi non è ancora obbligatorio identificare il piccolo felino con il microchip (si tratta di una scelta facoltativa del proprietario). Insomma, nel caso in cui il gatto non sia microchippato, e non vi sia ammissione da parte del vicino, occorrerà dimostrarne la proprietà in altro modo.
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Se invece a graffiare l’auto è stato un gatto randagio, chi paga a norma di legge?
Anche sul punto vanno fatti i dovuti distinguo, essendo più di una le ipotesi che possono venire a verificarsi. Come visto il gatto è libero di vivere per strada, nel luogo che ha scelto come proprio territorio; se i gatti sono almeno due si parla di colonia felina.
Ebbene, la colonia felina può essere segnalata e registrata presso il Comune o l’ASL territorialmente competente. La persona che segnalerà l’esistenza della colonia felina, da quel momento si assumerà la responsabilità di provvedere alla cura dei gatti. Anche dei danni da essi cagionati?
Richiamando l’art. 2052 c.c. potremmo propendere per il sì: dei danni cagionati dagli animali nei confronti di terzi non risponde solo il proprietario, ma anche chi ne ha la custodia in quel momento, che può identificarsi non necessariamente nella proprietà dell’animale, ma anche nella semplice detenzione.
E su tale viatico sembra essersi orientata anche la giurisprudenza: un giudice di pace romano ha condannato una “gattara” al risarcimento del danno perché un gatto non di sua proprietà (ma che accudiva giornalmente insieme ad altri tre mici) aveva graffiato l’occhio del cane di una vicina di casa.
Lo stesso principio, stante alla ratio alla base della decisione, si può applicare nei confronti della persona che si prende cura, pur non essendone proprietaria a norma di legge, del gatto che graffia l’auto altrui.
Se invece il gatto è randagio e non vi è alcuna persona a prendersi cura di lui? Non resta altro che bussare alle porte del vostro comune e chiedere dell’ufficio del sindaco, responsabile degli animali vaganti sul territorio.
Antonio Scaramozza
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