Nell’ipotesi di errore del veterinario che condizioni l’esito dell’intervento chirurgico al gatto, quale tutela appronta la legge?
Sottoporsi ad un’operazione, anche se di routine (e questo vale anche per i nostri amici animali) presenta pur sempre i suoi rischi; anche i professionisti infatti possono sbagliare. Quale tutela appronta la legge nel caso di errore del veterinario nell’intervento chirurgico al gatto? Quando il professionista è tenuto a risarcire il danno?
Chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto per dolo (dunque volontariamente) o per colpa, a tenuto a risarcirlo.
Si tratta di un principio del nostro ordinamento giuridico, quello su cui si fonda la cosiddetta responsabilità extracontrattuale; ovvero una responsabilità non preceduta alcun tipo di vincolo tra il soggetto danneggiato e danneggiante.
Tuttavia, quella del veterinario che fa un errore nell’intervento chirurgico al gatto, determinandone la morte o il peggioramento dello stato di salute (si pensi alla zoppia del micio) è di tipo contrattuale; questo indipendentemente dall’esistenza di un contratto scritto.
Il professionista si vincola all’esecuzione della prestazione (consistente nell’intervento chirurgico al gatto), il proprietario dell’animale, dal canto suo, si obbliga al pagamento di una somma di denaro.
La violazione di una delle norme di questo accordo determina il sorgere della responsabilità contrattuale; tra tali violazioni è da annoverarsi, salvo eccezioni, anche l’inesatta esecuzione dell’operazione.
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Nell’ipotesi di errore del veterinario nell’esecuzione dell’intervento chirurgico al gatto, si ha diritto al risarcimento del danno.
Oltre a quello patrimoniale (corrispondente, ad esempio, alle spese sostenute per le cure dovute al peggioramento delle condizioni di salute dell’animale) la giurisprudenza ormai riconosce anche quello morale, dovuto ad esempio per la sofferenza cagionata dalla perdita dell’animale di affezione.
A partire dal 2012, il veterinario ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, che copra gli eventuali danni derivanti dall’esercizio della propria professione.
Laddove tuttavia non vi sia il riconoscimento, da parte del professionista, della propria responsabilità, o la somma offerta dalla compagnia assicurativa sia ritenuta insufficiente a coprire i danni, potrebbe essere necessario agire in giudizio.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare solo l’esistenza dell’obbligazione e del danno; sarà onere del veterinario provare che il danno non sia dipeso dalla propria responsabilità, dimostrando di aver eseguito l’intervento secondo le linee guida proprie della professione.
Fermo restando che, nell’ipotesi di errore in un intervento di routine, il veterinario risponde anche nell’ipotesi di colpa lieve.
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Occorre valutare anche la complessità dell’intervento chirurgico.
Una cosa è un’operazione di routine (si pensi alla sterilizzazione del gatto) altro è un intervento complesso, dall’esito incerto, quando è l’unica possibilità di salvare la vita dell’animale, purché il proprietario ne sia stato adeguatamente informato, in un linguaggio a lui comprensibile.
In questo caso il veterinario può essere chiamato a rispondere soltanto per dolo o colpa grave nell’intervento, liberandosi dalla responsabilità laddove dimostri di aver seguito le linee guida prevista dalla disciplina per l’esecuzione di quella specifica operazione.
Antonio Scaramozza
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