I rapporti di vicinato, si sa, possono essere difficili, anche a causa degli animali. Cosa rischio se gatto fa pipi in condominio nelle parti comuni? Scopriamolo insieme.
I rapporti con i vicini, si sa, non sempre sono semplici. Le cause di litigio, a volte anche banali, possono diventare pesanti poiché si ripetono abitualmente, se non tutti i giorni. Molto spesso però, il pomo della discordia sono proprio i nostri amici animali. Talvolta può capitare che il nostro gatto possa sfuggire alla nostra vigilanza e fare qualche “marachella”. Cosa rischiamo se il gatto fa pipì nelle parti comuni del condominio? Ecco cosa dice la legge.
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Gatto in condominio
Non è facile trovare la casa dei propri sogni, in cui tutto sia perfetto. Ed è un po’ più difficile se magari vi state trasferendo e cercate un condominio in cui potete stare tranquillamente con il vostro micio. La legge prevede che tenere il gatto in condominio è possibile, ma vi sono alcune eccezioni.
Una volta trovato un appartamento nel quale puoi tenere con te il gatto, scatterà la fase successiva che è la gestione dell’animale nelle parti comuni dell’edificio, ovvero quelle dedicate al bisogno di tutti i condomini e che non appartengono alla proprietà esclusiva di nessuno di essi.
Si pensi alle scale, all’ascensore, al cortile. Se nulla è previsto in merito dal regolamento condominiale, ovviamente in queste parti comuni potrai portare il gatto per uscire ed entrare dalla tua abitazione. D’altronde sarebbe impossibile avere con sé un gatto senza poterle utilizzare.
Cosa dice la legge sugli animali domestici negli spazi comuni
La legge non precisa nulla riguardo la presenza degli animali domestici negli spazi comuni. Quindi, in assenza di specifiche regolamentazioni, è bene rifarsi a comportamenti desumibili da altre norme ed affidarsi al buon senso comune, che non guasta mai.
Nulla dice la legge invece riguardo la presenza degli animali domestici negli spazi comuni. In assenza di leggi specifiche sull’argomento è meglio tenere comportamenti desumibili da altre norme di legge. E’ sufficiente assicurarsi che il nostro gatto non disturbi gli altri condomini e non rechino danno alle parti in comune.
Quindi sarebbe buona norma applicare una vigilanza costante sul gatto, ad esempio evitando che possa uscire da solo nell’appartamento. Innanzitutto per una questione di sicurezza dell’animale, specie se non è abituato ad uscire da solo o è un ambiente che non conosce.
Secondo, per evitare che possa arrecare qualche disturbo ai vicini, ovvero i vostri condomini. Poi, come sempre, occorre affidarsi al buon senso. Se il gatto è solito uscire ed oziare sulle scale o nel cortile ed ai vicini questa sua abitudine non da alcun fastidio, potete lasciarlo fare.
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E se fa la pipì
Diverso il discorso invece se il gatto possa recare qualche disturbo. Uno dei più comuni è quello della pipì. Certo, le situazioni dalle quali il problema può nascere possono essere molto diverse. Ad esempio se quando siete in transito nelle parti comuni dell’edificio per rientrare od uscire da casa, il gatto incontinente non riesca a trattenere la pipì.
Oppure ad esempio se il gatto è solito uscire da solo, e ha deciso che la sua toilette sia proprio una delle parti comuni del condominio. I rimedi da attuare sono semplici e basta un po’ di buona volontà. Ma cosa rischiate per legge se il gatto fa pipì in condominio?
La responsabilità del proprietario
Attenzione, il proprietario è responsabile dei danni causati dal proprio animale domestico, e deve risponderne. E tra questi rientra anche la pipì del gatto. Certo, occorre distinguere se si tratta di un episodio isolato (come ad esempio quello del gatto incontinente durante il passaggio delle parti comuni) o quotidiano e che innesta problemi come quello igienico e del cattivo odore.
La responsabilità per il proprietario può essere sia civile che penale, ma andiamo per gradi. E’ probabile che riceviate un atto di diffida da parte dell’amministratore di condominio, che, vi ricordiamo, ha il dovere di garantire il decoro e il godimento delle parti comuni del condominio (art. 1130 c.c.), ed ha anche il potere di irrogare sanzioni pecuniarie.
Se la vicenda non viene risolta in questa prima fase, potreste essere chiamati a rispondere civilmente, e anche penalmente dei danni. Ricordiamo la norma prevista dall’art. 2052 c.c., per cui il proprietario di un animale è responsabile che danni che questo provoca agli altri, salvo la prova del caso fortuito.
Cos’è il caso fortuito? Possiamo definirlo come un evento eccezionale e imprevedibile, che libera il proprietario dalla responsabilità. Non è il caso del gatto incontinente: non si tratta di un evento imprevedibile, in quanto l’animale è affetto da una malattia che conoscete che da vita a una situazione a cui è facilmente possibile porre rimedio (con un pannolino ad esempio).
E penalmente?
Si può configurare una responsabilità anche penale. La fattispecie è prevista dall’art 639 c.p. che punisce chi imbratta i beni altrui con una multa (fino a 1000 se si tratta di immobili). In questo caso, essendo commesso il reato per mezzo del proprio animale, dovrebbe profilarsi una responsabilità colposa, dunque meno grave.
Antonio Scaramozza