Ancora discussioni per quanto riguarda il tema della presenza di animali domestici i un condominio.A Selvazzano Dentro in provincia di Padova, due condomini rischiano il divieto d’accesso per i loro gatti ai tetti del palazzo.
La proposta è stata avanzata dalla condomina dell’ultimo piano la quale sostiene che gli animali fanno rumore e sporcano passando dal suo terrazzo.
I proprietari dei felini domestici per timore che sia stabilito il divieto si sono rivolti all’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa), affinché sia trovata la soluzione migliore senza creare dissapori nel condominio.
“Premesso che vietare a un gatto di salire su un tetto è impossibile cosi come è impossibile obbligare i padroni dei gatti a tenerli chiusi in appartamento. Nel caso specifico abbiamo dato ai proprietari dei gatti alcuni consigli semplici per giungere a una soluzione bonaria, qualora non si riuscisse a far tornare a miti consigli la condomina saremo pronti comunque a sostenere legalmente i diritti dei gatti e dei loro proprietari”, ha assicurato Lorenzo Croce presidente di AIDAA.
L’associazione ha ricordato che anche se i gatti hanno il diritto alla libera circolazione è necessario che i proprietari, puliscano i luoghi frequentati dai loro gatti qualora li sporcano e di rifondere eventuali danni qualora provato che siano stati provocati da gatti di proprietà.
Secondo il Codice Civile i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, essendo considerati come esseri senzienti e parte del nucleo familiare. Pertanto, un regolamento condominiale non può stabilire limiti ai diritti e ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, tranne in caso di contratto di locazione di un appartamento in quanto il divieto in questo caso ha natura contrattuale.
Per quanto riguarda l’accesso degli animali domestici alle parti comuni del condominio, il Codice civile stabilisce che sono di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, per cui ogni condomino ha il diritto di usufruirne, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale, spesso fonte di discussione.
Come riporta il sito dirittierisposte nel caso di rumori “molesti”, per vietare l’animale nel condominio è necessario dimostrare la continuità e l’intensità dei rumori. Inoltre è necessario avere dei testimoni disposti a comparire davanti ad un giudici e che il rumore dell’animale possa creare problemi psico fisici patologici ad un’altra persona. Anche nel caso di una mancanza di igiene o di decoro, sottolinea dirittierisposte, “i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che l’animale è causa di deterioramento e/o sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. A tutela dell’animale sarà utile esibire un certificato di un veterinario che ne attesti la buona salute”.