Vorresti registrare il tuo gatto all’Anagrafe felina ma non sai come fare? Scopriamo insieme qual è la procedura da seguire.
Registrare il proprio gatto presso l’Anagrafe felina territoriale riserva soltanto vantaggi, soprattutto per il nostro piccolo amico a quattro zampe; dunque, per quanto non sia obbligatorio a norma di legge (salvo alcune eccezioni), è sempre consigliato procedervi. Ma come fare? La procedura è molto più semplice di quanto si possa immaginare.
Nel nostro Paese è obbligatorio registrare il gatto all’Anagrafe felina soltanto nelle Regioni Lombardia e Puglia; in tutte le altre la scelta è rimessa al proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell’animale.
Ma perché registrare il gatto all’anagrafe felina? Innanzitutto, incrementa notevolmente le possibilità di ritrovare l’animale smarrito. Il felino, infatti, potrebbe essere ritrovato anche a chilometri di distanza dalla propria abitazione, impaurito e spaesato, incapace di orientarsi verso casa.
Senza alcun segno di riconoscimento colui che avrà ritrovato l’animale, difficilmente potrà capire a chi appartiene: stesso discorso nell’ipotesi in cui il felino, ferito, venga trasportato ad una clinica per animali.
Inoltre iscrivere il proprio gatto all’anagrafe felina è un gesto di grande civiltà, poiché inibisce la commissione del reato di abbandono di animali, particolarmente riprovevole in quanto commesso nei confronti di esseri indifesi che ripongono totale fiducia verso il proprio aguzzino.
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Chi vuole registrare il proprio gatto nell’anagrafe felina può recarsi presso l’ASL territorialmente competente, o, in alternativa, presso un veterinario libero professionista.
Contestualmente all’iscrizione nel suddetto registro si procede all’inoculazione di un microchip al gatto.
Si tratta di un dispositivo che identifica in maniera univoca l’animale, grazie ad un codice di 15 cifre a cui vengono associate le identità del gatto e del rispettivo proprietario. In particolare il felino viene identificato trascrivendo nome, sesso, razza, età, colore del manto ed altri eventuali segni particolari.
Del proprietario invece si riportano nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo di residenza.
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Ricordiamo che la competenza in materia di animali d’affezione, istituzione e gestione dell’Anagrafe compresa, spetta alle Regioni, che disciplinano in merito ricorrendo alla propria potestà legislativa. Pertanto è opportuno consultare la legge della Regione in cui si risiede.
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Antonio Scaramozza
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