In Veneto le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 60 del 1993: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
In materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo il Legislatore si è limitato a fissare i principi fondamentali, che Regioni ed enti locali sono tenuti ad attuare. Il Veneto ha ottemperato con la L. R. n. 60 del 1993 (e successive modificazioni) in cui trova spazio anche la disciplina delle colonie feline.
La condizione e lo status degli animali d’affezione sono notevolmente progrediti negli ultimi decenni. Ed il Legislatore ha provato a tradurre in legge tali istanze culturali e sociali.
Il primo tassello è stata l’emanazione della Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, che ad oggi costituisce ancora la normativa di riferimento sull’argomento.
Invero, trascorsi oramai trent’anni dalla sua emanazione senza che si siano registrate delle significative modifiche al testo, la disciplina in essa contenuta appare piuttosto inadeguata ai tempi, e in alcuni punti probabilmente – ce lo si consenta –anacronistica.
Ma rimane pur sempre il punto da cui partire per la regolamentazione della materia, e l’atto in cui rinvenire gli obblighi gravanti su Regioni, Comuni, ASL e cittadini.
In particolari le prime sono tenute all’istituzione e alla gestione dell’anagrafe canina territoriale, alla predisposizione di un piano di prevenzione del randagismo, alla determinazione dei criteri di risanamento e costruzioni di canili e rifugi per animali.
Anche se non esplicitamente previsto nell’elenco delle competenze delegate dal Legislatore, di norma le Regioni provvedono a disciplinare anche le colonie feline del territorio, come ad esempio il Veneto, che ha provveduto con la L. R. n. 60 del 1993.
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In particolare è l’articolo 16 della suddetta normativa a regolamentare la protezione dei gatti in libertà.
Nella 60 del 1993 (anche a seguito delle importanti modifiche intervenute nel 2014) non si rinviene una definizione di colonia felina; in assenza, si suppone un rinvio implicito alla definizione generalmente riconosciuta, che individua come colonia un gruppo di gatti non appartenenti a nessun privato e che vivono stabilmente nello stesso luogo.
Compito di individuare le colonie feline spetta ai presidi
veterinari multizonali; tuttavia, stante quanto stabilito, intervengono solo a seguito di segnalazioni da parte di associazioni protezionistiche iscritte nell’apposito albo regionale.
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Spetto invece ai Comuni, pur sempre con l’ausilio ed il parere della USL competente, l’individuazione dei luoghi da destinare all’installazione di strutture per i gatti e alla loro alimentazione.
La sterilizzazione dei gatti in libertà avviene con modalità e metodi prescelti dal servizio veterinario territorialmente competente, nel rispetto delle linee guida dei programmi di prevenzione (la cui predisposizione – si rammenta – è di competenza regionale).
Dopo l’operazione – previa identificazione – il gatto viene reimmesso in libertà, nel proprio territorio di provenienza. La L. R. 60/1993 ribadisce altresì, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 281/1991, il divieto di allontanare i felini dal luogo in cui vivono; essi possono essere prelevati solo per ragioni sanitarie o di tutela dei medesimi.
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