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Colonie feline in Umbria: cosa stabilisce la disciplina regionale

In Umbria le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 11 del 2015: scopriamo insieme che cosa stabilisce.

(Foto Adobe Stock)

Le Regioni, delegate dal Legislatore, sono tenute a regolamentare diversi aspetti concernenti la figura degli animali d’affezione. L’Umbria disciplina la materia (e, tra le varie cose, le modalità di gestione delle colonie feline) con la Legge regionale n. 11 del 2015, rubricata come “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali“; ecco che cosa statuisce.

Le competenze delle Regioni in materia di animali d’affezione

Il Legislatore ha disciplinato la materia degli animali d’affezione con la L. 281 del 1991, rubricata come Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

(Foto Adobe Stock)

Ma in essa, in realtà, non si rinviene una regolamentazione puntuale del settore; con la Legge quadro il Legislatore ha fissato i principi fondamentali della materia, delegando le Regioni ad attuarli, ciascuna nel proprio territorio di competenza. Gli enti territoriali provvedono per mezza della propria potestà legislativa.

Tra i principali obblighi che derivano dalla Legge quadro si ricorda l’istituzione e la gestione del registro dell’anagrafe canina territoriale, l’adozione di un piano di prevenzione del randagismo, la predisposizione dei criteri di risanamento delle strutture comunali destinate ad accogliere gli animali, quali canili e rifugi.

Non si rinviene tra gli obblighi espliciti delle Regioni quello di gestire le colonie feline; ma di fatto sono proprio tali enti a provvedere alla loro regolamentazione.

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Colonie feline in Umbria

L’Umbria disciplina la materia degli animali d’affezione, e dunque anche le colonie feline, con la Legge regionale n. 11 del 2015, rubricata come “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali“.

(Foto Adobe Stock)

Di norma la colonia felina viene definita quale insieme di due o più gatti che vivono stabilmente nello stesso posto, quale luogo da essi “eletto” a proprio territorio, o quantomeno quale punto di ritrovo abituale per ricevere del cibo.

La normativa umbra, tuttavia, prevede che la colonia sia costituita almeno da 5 gatti in età riproduttiva; alla cui alimentazione provvedono i singoli cittadini (individuati quali responsabili della colonia felina) o le associazioni animaliste del territorio.

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La gestione delle colonie feline va autorizzata dai comuni, cui spetta il controllo delle condizioni igienico-sanitarie degli animali. Sui suddetti enti quali grava altresì l’obbligo di censire le colonie, in collaborazione con il servizio veterinario, nonché di adottare le opportune misure in tema di controllo delle nascite.

Alle sole ASL, invece, spetta il compito di identificare e sterilizzare i gatti liberi, procedendo alla reimmissione degli stessi nella colonia di provenienza.

 

 

Antonio Scaramozza

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