In Toscana le colonie feline sono disciplinate dalla Legge regionale n. 59 del 2009: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
I gatti, a differenza dei cani, possono vivere in libertĂ , nel territorio che hanno scelto come propria dimora; in tal caso si discorre di colonie feline, che la Toscana regolamenta con la Legge Regionale n. 59 del 2009, rubricata come âNorme per la tutela degli animaliâ. Ecco che cose prevede.
Il gatto, nellâordinamento giuridico, vanta uno status molto peculiare. Ă sembra dâombra dubbio, insieme al cane, lâanimale dâaffezione per eccellenza nella cultura della nostra societĂ ; e dâaltronde, insieme a Fido, è lâunico esplicitamente disciplinato dalla Legge quadro n. 281 del 1991.
Questâultima è la norma di riferimento, a livello nazionale, in materia di animali dâaffezione e prevenzione del randagismo. Ed in essa emerge il trattamento diverso che la legge riserva al cane ed al gatto, nonchĂŠ ai rispettivi proprietari.
Fido, a differenza del felino, non può vivere per strada (salvo lâeccezione del cane di quartiere), e sul proprietario grava lâobbligo di iscrizione nel registro dellâanagrafe degli animali dâaffezione; per i proprietari del gatto, invece, lâobbligo sussiste solo in alcune Regioni.
Insomma, il felino è libero di vivere per strada, nel luogo che ha scelto come proprio territorio, e dal quale non può essere allontanato.
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Due o piĂš gatti che vivono stabilmente in un dato luogo costituiscono una colonia felina, indipendentemente dal fatto che la stessa venga segnalata e registrata.
Con la Legge quadro n. 281 del 1991 il Legislatore ha fissato i principi fondamentali della materia; la loro concreta attuazione è deputata alla potestà legislativa delle Regioni, ognuna delle quali si è dotata di una specifica normativa avente vigenza nel territorio di competenza.
La Toscana ha ottemperato con la L. R. n. 59 del 2009, con la quale sono disciplinate anche le colonie feline. Allâart. 34 della suddetta norma si rinviene la definizione di colonia felina, intesa quale gruppo di gatti, sia maschi che femmine, che frequentano abitualmente il luogo di un dato territorio.
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I Comuni individuano le aree destinate allo svolgimento delle attivitĂ necessarie per la tutela delle colonie feline, ove presenti.
I suddetti enti, inoltre, devono provvedere al controllo della popolazione felina del territorio, cooperando con le USL del territorio per ciò che concerne i relativi interventi di sterilizzazione. I gatti sterilizzati vengono reimmessi nel territorio di provenienza.
Le colonie feline non possono essere spostate, se non per gravi motivi, e comunque su autorizzazione del sindaco.
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