In Sardegna le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 21 del 1994: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Molte sono le competenze delegate dal Legislatore alle Regioni in materia di animali d’affezione. La norma nazionale, infatti, si limita a fissare i principi fondamentali, attuati dai suddetti enti territoriali. La Sardegna disciplina le colonie feline con la Legge Regionale n. 21 del 1994: ecco che cosa statuisce sul punto.
Una disciplina giuridica frastagliata
Non è semplice, soprattutto per i non addetti ai lavori, avere un quadro unitario delle norme in materia di diritto degli animali. Tante, infatti, sono le fonti del diritto da considerare.
Non basta considerare, infatti, soltanto le norme nazionali (e sovranazionali); ad esse si aggiungono le fonti locali, che grande importanza hanno nella regolamentazione della disciplina.
Si consideri, infatti, che il Legislatore, nella normativa di riferimento del settore (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la 281 del 1991) detta una serie di principi, che le Regioni sono tenute ad attuare per mezzo della propria potestà legislativa.
Tra le varie competenze riconosciute in capo ai suddetti enti territoriali si annovera l’istituzione e la gestione dell’anagrafe canina territoriale, la predisposizione di un piano di prevenzione del randagismo, la determinazione dei criteri di costruzione e di risanamento dei canili e dei rifugi per animali.
Le Regioni hanno provveduto a regolare tali aspetti con apposita normativa. In essa, di solito, trovano spazio anche le modalità di gestione delle colonie feline.
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Colonie feline in Sardegna: la disciplina
In Sardegna, in materia di colonie feline, la normativa di riferimento è la Legge Regionale n. 21 del 1994; la quale, tuttavia, sull’argomento, fornisce una disciplina piuttosto scarna.
L’art. 14 ribadisce i principi dettati dalla Legge quadro n. 281 del 1991; ovvero che il gatto è un animale in libertà , libero di vivere nel luogo che ha eletto a proprio territorio, dal quale non può essere allontanato, salvo alcune eccezioni, tassativamente regolate dalla legge.
È ribadito altresì il divieto di maltrattamento degli animali, che, come noto, costituisce reato ai sensi dell’art. 544 ter c.p.
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Non è fornita, invece, una definizione di colonia felina, notoriamente intesa quale insieme di due o più gatti che frequentano abitualmente lo stesso posto, quanto meno per mangiare.
L’articolo si limita a stabilire che gli enti o le associazioni iscritte all’albo regionale possono, in accordo con le USL territorialmente competenti, avere in gestione le colonie feline, monitorandone costantemente lo stato di salute e provvedendo alla loro alimentazione.
Compete alle sole USL, invece, la sterilizzazione dei gatti liberi; i quali, dopo la degenza, vengono reimmessi in libertà nella colonia di provenienza.
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