Nella provincia autonoma di Trento le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Provinciale n. 4 del 2012: ecco che cosa stabilisce.
In Italia sono soltanto due le province autonome, ed entrambe sono nel Trentino Alto Adige. Parliamo dunque di Trento e Bolzano, le quali godono di particolari competenze – fra tutte quella legislativa – che le differenziano da tutte le altre province italiane. E dunque le due province autonome legiferano anche in materia di animali d’affezione: la normativa di riferimento nella provincia autonoma del Trento è la L. P. n. 4 del 2012, in cui sono disciplinate anche le colonie feline.
In Italia ci sono 107 province, ma solo due di esse sono autonome. Ed entrambe si trovano nel Trentino Alto Adige. Parliamo ovviamente di Trento e di Bolzano, alle quali sono stati riconosciuti particolari poteri che le elevano, di fatto, a delle Regioni aggiunte, differenziandole da ogni altra Provincia italiana.
Terre di confine, che ospitano minoranze di lingua tedesca: ragioni storiche e culturali, dunque, quelle alla base dell’autonomia di Trento e di Bolzano, sancite con l’Accordo De Gasperi-Gruber dell’immediato dopoguerra.
Con il trattato tra Italia ed Austria fu eliminato il divieto di uso ed insegnamento della lingua tedesca (introdotto dal regime fascista) e furono riconosciute diverse peculiari competenze delle province della Regione trentina, tra cui quella di poter emanare atti normativi con vigenza nel proprio territorio di competenza. Esattamente come una Regione.
E questo accordo internazionale, in fondo, ha in un certo senso deciso anche le sorti degli animali di questi luoghi. Quasi mezzo secolo dopo il Legislatore italiano, con la Legge quadro n. 281 del 1991, avrebbe delegato le Regioni a legiferare su vari aspetti concernente la materia degli animali d’affezione.
E con esse le province autonome del Trentino Alto Adige; la provincia autonoma di Trento ha provveduto con la Legge provinciale n. 4 del 2012 ed il relativo regolamento di attuazione (n. 23-125/Leg. del 2013) nei quali trova spazio anche la regolamentazione delle colonie feline del territorio.
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La colonia felina, come noto, viene definita quale gruppo di gatti che vive in libertà in un dato luogo, che ha eletto a proprio territorio, o quantomeno a punto di riferimento per ricevere cibo.
In base ai principi sanciti dalla Legge quadro 81 del ’91, nessun gatto può essere allontanato dal luogo in cui vive, né tantomeno maltrattato (d’altronde dal 2004 il maltrattamento è punito dall’art. 544 ter c.p.).
Secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione della L. P. n. 4 del 2012, spetta ai Comuni l’individuazione delle colonie feline presenti nel proprio territorio, previa segnalazione all’azienda sanitaria, la quale provvede, secondo le modalità stabilite all’art. 12, alle operazioni necessarie per il controllo della popolazione felina.
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È proprio contestualmente alla sterilizzazione che i gatti delle colonie feline vengono identificati ed iscritti nel registro dell’anagrafe felina provinciale, a nome del comune territorialmente competente.
D’altronde, a norma di quanto stabilito dall’art. 10 c°2 della L. P. n. 4 del 2012, sull’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i Comuni, grava l’obbligo di istituisce l’anagrafe felina provinciale, da coordinarsi con l’anagrafe nazionale felina.
Per ciò che concerne la gestione delle colonie feline, Comuni e Aziende sanitarie di Trento possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni protezionistiche, sulla base di apposite convenzioni.
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