In Piemonte le colonie feline sono disciplinate dalla L. R. n. 34 del 1993 e dal relativo Regolamento d’attuazione: ecco che cosa stabilisce.
Il Legislatore ha delegato le Regioni ad attuare i principi fondamentali in materia di animali d’affezione, contenuti nella Legge quadro n. 281 del 1991. Il Piemonte ha ottemperato con la Legge regionale n. 34 del 1993 ed il relativo Regolamento d’attuazione, nei quali trova spazio anche la disciplina delle colonie feline.
Negli ultimi decenni la condizione degli animali d’affezione nel nostro Paese è notevolmente migliorata. E l’adeguamento del Legislatore a tali istanze culturali e sociali ne è un chiaro sintomo. È del 1991 la normativa di riferimento (e lo è tuttora) in materia di animali d’affezione (e prevenzione del randagismo).
La Legge quadro n. 281 del 1991 enuncia una serie di principi generali in materia di animali d’affezione (alcuni dei quali, successivamente, sarebbero stati recepiti anche da norme penali, come il divieto di maltrattamento) ed elenca una serie di obblighi a carico di proprietari di cani ed enti.
Il gatto invece viene definito quale animale in libertà, libero dunque di vivere per strada. Nessun obbligo per il proprietario di provvedere, ad esempio, all’iscrizione nel registro dell’anagrafe degli animali d’affezione (obbligatoria invece per il cane).
E mentre non è ammissibile che un cane sia senza un proprietario (che sia un privato o l’ente responsabile dei cani vaganti – di norma il Comune), il gatto può vivere liberamente come randagio.
Anche sulle Regioni gravano diversi obblighi, come ad esempio l’istituzione e la gestione dell’anagrafe canina territoriale, la predisposizione di un piano di prevenzione del randagismo, la determinazione dei criteri di costruzione e risanamento di canili comunali e rifugi per animali.
E anche se non esplicitamente previsto dalla L. 281 del 1991, le Regioni si occupano anche di altri aspetti concernenti la materia degli animali d’affezione; come ad esempio la gestione delle colonie feline, che il Piemonte ha disciplinato con la Legge regionale n. 34 del 1993 ed il relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n.4359 dell’11/11/1993.
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A differenza di altre Regioni, la definizione e la gestione delle colonie feline non hanno trovato spazio nella normativa regionale che disciplina l’anagrafe canina territoriale (L. R. n. 18 del 2004, che ha abrogato la L. R. n. 20 del 1992, la quale, egualmente, non disciplinava la materia).
Trovano spazio dunque nella Legge regionale n. 34 del 1993, rubricata come Tutela e controllo degli animali da affezione, e nel relativo Regolamento d’attuazione.
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La disciplina delle colonie feline, tuttavia, è piuttosto scarna; o meglio, il Legislatore piemontese si è limitato a regolamentare procedure e rimedi da adottare nell’ipotesi di problemi igienico-sanitari legati alla presenza della colonia felina, o di grave stato di salute dei gatti, dettato, ad esempio, da malnutrizione.
Si segnala, pertanto, la proposta di Legge regionale n. 444 del 2007 (Tutela degli animali d’affezione), che all’art. 11 prevedeva una più puntuale disciplina delle colonie feline.
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