In Molise le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 7 del 2005: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Ogni Regione regola da sé la materia degli animali d’affezione. E non solo quelle che sono le competenze esplicitamente delegate dal Legislatore con la Legge quadro n. 281 del 1991, come ad esempio l’istituzione dell’Anagrafe canina territoriale. Un esempio è la gestione delle colonie feline, che il Molise regola con la L.R. n. 7 del 2005.
La Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo definisce il gatto quale animale in libertà. Il felino, infatti, è libero di vivere per strada, nel luogo che ha scelto come proprio territorio.
E da esso non può essere allontanato, se non per tutelare la sua stessa integrità o per comprovate ragioni sanitarie, previa collocazione del felino in altro luogo idoneo.
L’individuazione delle autorità competenti all’individuazione e alla gestione delle colonie feline, nonché ad ogni altro adempimento ad esse connesso (come identificazione dei felini e monitoraggio del loro stato di salute) non è impresa facile.
Il Legislatore, infatti, ha delegato le Regioni a disciplinare vari aspetti della materia degli animali d’affezione, ricorrendo alla propria potestà legislativa.
Lea regolamentazione delle colonie feline, in verità, non rientra tra i compiti esplicitamente delegati; tuttavia, di fatto, sono proprio i suddetti enti territoriali a disciplinare l’argomento; distribuendo tra Comuni e ASL territorialmente competenti i vari adempimenti concernenti le colonie feline.
Con l’ovvio risultato di venti leggi regionali differenti.
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Il Molise regola la materia degli animali d’affezione con i seguenti atti normativi:
Il Molise regolamenta le colonie feline con il primo atto; ma, a dire il vero, si tratta di una disciplina piuttosto scarna.
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Invero l’articolo 8 si limita a statuire che le norme della L.R. n.7 del 2005 si applicano, per quanto compatibili, anche alla popolazione felina.
Ma è ben diverso lo status giuridico che il cane può vantare rispetto al gatto. Il primo, eccezion fatta la felice eccezione del cane di quartiere, non può vivere in libertà (o meglio, da randagio).
Pertanto, se non appartenente ad un privato, sarà destinato ad un canile, dove sosterà in attesa di un’eventuale adozione. Per il gatto, invece, la struttura predefinita è la colonia felina; solo in ipotesi eccezionali il felino viene ospitato in un gattile.
Non fa eccezione a tale principio il Molise, che tuttavia non dedica particolare spazio alla disciplina delle colonie feline. Il secondo comma dell’articolo 8 sancisce che i gatti in libertà possono essere catturati e sterilizzati, su richiesta del Comune o delle associazioni protezionistiche del territorio.
Ma si tratta soltanto di un’eventualità, stando al testo della norma. Il gatto sterilizzato verrà reimmesso nel territorio di provenienza, previa identificazione a mezzo marcatura con foro all’orecchio sinistro.
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