In Lombardia le colonie feline sono disciplinate dal Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 33 del 2009: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
In materia di animali d’affezione grande rilievo assumono le leggi regionali, giacché con la normativa nazionale il Legislatore delega numerosi compiti agli enti territoriali. La norma di riferimento della Lombardia è il Regolamento di attuazione della L. R. n. 33 del 2009, con la quale vengono disciplinate anche le colonie feline.
Nel nostro ordinamento giuridico la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione è la Legge quadro n. 281 del 1991.
Con essa il Legislatore ha sancito i principi cardine della disciplina, lasciando alle Regioni il compito di attuarli.
In particolare su tali enti territoriali gravano gli obblighi di istituire l’anagrafe canina territoriale, stabilendone le modalità di gestione, adottare un piano di prevenzione per fronteggiare il fenomeno del randagismo, predisporre i criteri di risanamento dei canili comunali e dei rifugi per animali.
Le Regioni ottemperano a tali obblighi ricorrendo alla propria potestà legislativa; in particolare la Lombardia ha provveduto a regolare le modalità ed i termini di iscrizione all’anagrafe canina territoriale per mezzo del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 33 del 2009, con la quale vengono definite anche le modalità di gestione delle colonie feline.
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Nell’articolo 1 della suddetta normativa rinveniamo la definizione di colonia felina: il Legislatore lombardo ha stabilito che con tale locuzione si intende un gruppo di gatti, non detenuti da alcuna persona, che vivono stabilmente in un dato territorio.
A differenza di altre Regioni, per la Lombardia le colonie feline, a norma di legge, possono essere costituite anche da un singolo gatto.
Le colonie vengono censite dal dipartimento veterinario dell’ATS, d’intesa con i Comuni della Regione; e vengono individuate nel luogo in cui i felini stazionano abitualmente, o in quello in cui viene loro elargito il cibo.
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Anche i privati, come noto, possono segnalare la presenza di una colonia felina, divenendone altresì i referenti, e provvedendo ad accudire quotidianamente i gatti.
I felini possono essere catturati (esclusivamente con gabbie trappole rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell’ATS competente) soltanto per sterilizzarli, oppure laddove si renda necessario il loro allontanamento per ragioni sanitarie o per la loro stessa tutela.
Gli animali sterilizzati vengono identificati mediante apicectomia, ovvero l’asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare. Alla sterilizzazione dei gatti procede il dipartimento veterinario dell’ATS, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o dei volontari.
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