In Liguria le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 23 del 2000: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Gli enti deputati a legiferare in materia di animali d’affezione sono le Regioni. È con la Legge quadro n. 281 del 1991 che il Legislatore, oltre ad aver enunciato i principi fondamentali della materia, ha delegato agli enti l’assolvimento di alcuni obblighi, come ad esempio l’istituzione del registro dell’anagrafe canina regionale. La Liguria ha ottemperato con la L. R. n. 23/2000, nella quale trova spazio anche la regolamentazione delle colonie feline.
Il gatto è un animale in libertà, parola del Legislatore. La Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, traccia un solco fondamentale tra i due animali da compagnia per eccellenza della nostra cultura.
Il cane non può essere un randagio. Certo, esiste la felice eccezione del cane di quartiere; ma generalmente un cane ha due alternative: essere di proprietà di un privato o di un Comune.
Nel secondo caso, come tristemente noto, l’animale sarà ospite presso il canile convenzionato con l’ente locale; e lo sarà fino alla morte, a meno che non venga adottato da una famiglia.
Per il gatto il discorso è differente. Il Legislatore, per il felino, ha preveduto una “struttura” predefinita differente; e le virgolette sono d’obbligo, giacché non si tratta di una struttura nel senso stretto che suggerirebbe il termine.
Parliamo della colonia felina, da intendersi quale gruppo di gatti che vive stabilmente in un determinato luogo, di norma all’aperto, eletto a proprio territorio o a punto di ritrovo per ricevere cibo dai gattari. Aiuto del tutto eventuale, poiché il gatto – a norma di legge, è un animale in libertà.
Se non appartiene ad un privato, dunque, è libero di vivere la sua vita per strada; da randagio, insomma, seppur la legge utilizzi espressioni più neutre per rendere il concetto.
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La disciplina delle colonie feline non rientra tra gli obblighi esplicitamente delegati dal Legislatore alle Regioni. Tuttavia, di norma, i suddetti enti provvedono per mezzo della propria potestà legislativa.
In Liguria le colonie feline sono regolate dalla Legge regionale n. 23 del 2000. Nel primo comma dell’art. 8 vengono ribaditi sia i principi generali del divieto di maltrattamento dei gatti e di allontanamento dal loro habitat, sia la definizione di colonia felina.
Spetta ai Comuni, o eventualmente alle Comunità Montane, ove delegate, l’individuazione delle colonie feline presenti sul territorio; attività propedeutica per la pianificazione sia delle operazioni necessarie al contenimento della popolazione felina, sia di quelle richieste per la gestione della colonia.
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Per ciò che concerne il primo profilo, le ASL territorialmente competenti provvedono alla sterilizzazione dei felini in libertà, i quali, dopo la degenza vengono reintrodotti dal luogo di provenienza.
Per ciò che riguarda il secondo aspetto, i Comuni provvedono ad individuare, eventualmente mettendo a disposizione anche porzioni di parchi o giardini, le aree idonee ad ospitare le strutture impiegate nella gestione delle colonie feline; la quale può essere delegata anche ad associazioni e cooperative animaliste, nonché a singoli cittadini.
Degno di nota anche il comma 4 dell’articolo in commento: chi intenda eseguire delle opere edilizie, pubbliche o private che siano, in aree interessate dalla presenza di colonie feline, prima di procedere ai lavori, sentito il Comune, dovrà provvedere sia alla collocazione temporanea che a quella definitiva (a lavori completati) dei gatti.
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