In Friuli Venezia Giulia le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 20 del 2012: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Il Friuli Venezia Giulia disciplina le modalità di identificazione e gestione delle colonie feline con la Legge Regionale n. 20 del 2012, rubricata come “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione“; ecco quanto stabilito dal Legislatore regionale.
La norma di riferimento a livello nazionale in materia di animali d’affezione (e prevenzione del randagismo) ha da poco compiuto i trent’anni: parliamo infatti della Legge quadro n. 281 del 1991.
La norma, poco dinamica e soprattutto poco aggiornata nel corso di questi decenni, appare poco al passo con i tempi, non avendo recepito i cambiamenti culturali e sociali, sulla materia disciplinata, in atto nel Paese; cambiamenti che hanno portato ad un ampliamento del concetto di animale d’affezione, cui la Legge quadro non ha saputo adeguarsi.
Per il solo cane, è stabilito l’obbligo di microchip (alcune Regioni lo hanno reso obbligatorio anche per il gatto); e, a parte che per il felino, non v’è spazio per altre specie animali.
Eppure la pratica dimostra quanto oramai siano diventati labili i confini della categoria dell’animale d’affezione (possiamo dire senza dubbio che anche criceti, porcellini d’India, tartarughe e pappagalli sono oramai un classico compagno di vita dell’essere umano).
Tuttavia anche il gatto, nella Legge n. 281 del 1991, viene inquadrato in un’ottica decisamente tradizionale, e, se vogliamo, anacronistica.
Definito quale animale in libertà, libero di vivere dove preferisce, incarna ancora il ruolo dell’animale indipendente, che vive accanto all’essere umano, ma di cui può fare anche a meno; come se fosse un animale selvatico.
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E dunque il gatto, a differenza del cane, può vivere per strada, quale animale semi randagio.
La struttura, in senso lato, che accoglie l’animale, è la colonia felina, costituita da un gruppo di gatti, non detenuti da nessun cittadino, e che frequentano abitualmente lo stesso posto. Il Friuli Venezia Giulia disciplina le colonie feline, e minuziosamente, con la L. R. n. 20 del 2012.
La norma distingue dettagliatamente tra colonie feline, oasi feline, gattili e strutture di ricovero e custodia; all’art.7 il Legislatore friulano esplicita che sono le prime due strutture ad essere quelle predefinite per l’accoglimento dei gatti.
Gli articoli che vanno dal 22 al 24 regolano censimento, cura e gestione delle colonie feline, nonché la cattura ed il ricovero dei gatti liberi. È ai Comuni che spetta il censimento e la registrazione delle colonie feline; essi tuttavia possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o di associazioni ed enti animaliste o protezioniste.
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Stessa cosa dicasi per la cura e la gestione delle colonie, che tuttavia possono essere affidate ai privati che ne facciano richiesta; i quali, sempre su iniziativa degli enti locali, possono essere formati con specifici corsi.
Per la sterilizzazioni volte a contenere e a controllare la popolazione felina del territorio, i Comuni provvedono per mezzo dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
Come detto la Regione riconosce la propria preferenza a colonie ed oasi feline; non è ammessa, se non in casi residuali, la detenzione del gatto. Il ricovero è consentito solo per motivi di salute o per altri gravi motivi che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.
Antonio Scaramozza
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