Nella provincia di Bolzano le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Provinciale n. 9 del 2000: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Gli unici enti territoriali, Stato a parte, a cui è riconosciuta la potestà legislativa sono le Regioni. A queste ultime si affiancano le province autonome di Trento e Bolzano, che godono di particolare autonomia e a cui sono riconosciuti poteri che le differenziano da ogni altra Provincia, come appunto quello di legiferare nelle materie di propria competenza.
Sono molte le fonti del diritto di cui tener conto in materia di animali d’affezione; lo stuolo di regolamenti comunali e provinciali sull’argomento, da affiancare a leggi regionali, nazionali e sovranazionali, formano una matassa non semplice da sbrogliare, soprattutto per i non addetti ai lavori.
Di norma sono le leggi regionali a disciplinare l’argomento di nostro interessa, giacché statuiscono sul tema (limitatamente al proprio territorio di competenza, ça va sans dire) nel rispetto di quelli che sono i principi generali fissati dal Legislatore.
Pochi, a dir la verità, e spesso non sufficientemente circostanziati, soprattutto se consideriamo i risvolti che la materia ha assunto negli ultimi anni, grazie alla cresciuta (e crescente) sensibilità verso gli animali. La Legge quadro in materia di animali d’affezione, pertanto, andrebbe rivista, ed aggiornata alle nuove istanze.
La potestà legislativa che le Regioni impiegano (anche) per disciplinare la materia degli animali d’affezione è riconosciuta anche alle province autonome di Trento e Bolzano; in particolare l’articolo 3 comma 7 della Legge quadro n. 281 del 1991 stabilisce che anch’esse hanno l’obbligo di adeguare la propria legislazione ai principi dettati.
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In verità la disciplina predisposta dalla provincia autonoma di Bolzano in materia di colonie feline è piuttosto scarna.
Essa è contenuta nella Legge provinciale n. 9 del 2000, che costituisce la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione del territorio dell’Alto Adige.
L’articolo 4 comma 3 stabilisce che i gatti che vivono in libertà sono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell’azienda speciale per essere sottoposti a sterilizzazione; conclusa la degenza, vengono reimmessi in libertà.
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Nel comma 3 bis, aggiunto successivamente, viene specificato che il suddetto Servizio veterinario è altresì competente nell’attività di individuazione, rilevazione e al controllo sanitario dei gatti che vivono in libertà.
La gestione delle colonie feline può essere affidata ad associazioni di protezione degli animali o a privati (i cosiddetti, in gergo, gattari) dandone informazione al Comune territorialmente competente.
Antonio Scaramozza
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