In Basilicata le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 46 del 2018: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Per conoscere la disciplina concernente gli animali d’affezione vigente in un dato territorio occorre far riferimento primariamente alle fonti regionali, ed in subordine a quelle degli enti locali. La Basilicata regola modalità di gestione ed identificazione delle colonie feline con la Legge Regionale n. 46 del 2018. Ecco cosa statuisce al riguardo.
Nessuno avrebbe dubbi nel definire il gatto quale animale d’affezione; d’altronde, insieme al cane, è il compagno di vita preferito dagli italiani.
La legge invece, purtroppo, pone ancora un netto solco tra i due animali. E mentre un cane non può condurre una vita da randagio (dunque, o di proprietà di un privato, o delle istituzioni, con relativa detenzione in canile o struttura analoga), il gatto è libero di vivere per strada.
Certo, Comuni ed ASL (anche a seconda di ciò che stabilisce la legge regionale) sono tenuti a vigilare sulla salute dei felini; anche se nella pratica, si sa, cura e gestione delle colonie feline sono spesso a carico dei privati che volontariamente ne diventano referenti (i cosiddetti gattari).
Ma ciò non toglie che il gatto non gode della stessa tutela riservata al cane.
Insomma, il gatto è un animale libero di vivere in libertà (ma potremmo dire bensì da randagio); è la Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo a stabilirlo. Ed il luogo in cui abitualmente vivono almeno due gatti è detto colonia felina.
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La Basilicata disciplina le colonie feline con la Legge Regionale n. 46 del 2018, rubricata come Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione.
La normativa conferma la definizione di colonia felina, specificando che i felini che la compongono sono dipendenti, per ciò che concerne l’alimentazione, dall’essere umano.
Nell’articolo 21 della 46 del 2018 vengono ribaditi quelli che sono i principi generali contenuti nella Legge quadro del ’91; ovvero che è vietato maltrattarli (d’altronde tale condotta è punibile a norma della legge penale) ed allontanarli dal luogo che hanno eletto a proprio territorio.
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L’allontanamento può essere disposto esclusivamente per ragioni sanitarie o di tutela della stessa incolumità dei felini, i quali verranno spostati in altra area ritenuta idonea al loro accoglimento.
Ed in ogni caso possono essere prelevati temporaneamente solo per la somministrazione di cure o per provvedere alla loro sterilizzazione, previa reimmissione nel territorio di provenienza.
La gestione delle colonie può essere delegata dal Comune ai privati od associazioni che ne fanno apposita richiesta.
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