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Gatti

Colonie feline in Abruzzo: cosa stabilisce la disciplina regionale

In Abruzzo le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 47 del 2013: scopriamo insieme che cosa stabilisce.

(Foto Adobe Stock)

La disciplina dei gatti in libertà trova spazio, di norma, nelle leggi regionali che istituiscono e regolamentano l’anagrafe canina territoriale. L’Abruzzo non fa eccezione, e pertanto regola la gestione delle colonie feline con la Legge Regionale n. 47 del 2013: ecco che cosa statuisce.

Gli animali d’affezione: una materia di competenza regionale

In materia di animali d’affezione la normativa di riferimento a livello nazionale è la L. n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo); tuttavia occorre sempre fare i conti con la disciplina regionale del luogo di residenza.

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Il motivo è molto semplice: con la L. n. 281 del 1991 il Legislatore si è limitato a stabilire dei criteri guida, che le Regioni sono tenute ad attuare per mezzo della propria potestà legislativa.

Ed ecco dunque che gli enti territoriali hanno istituito il registro dell’anagrafe canina territoriale (stabilendo termini e modalità di iscrizione del cane), predisposto un piano di prevenzione per il randagismo, determinato criteri che i Comuni devono seguire nella costruzione o risanamento di canili o rifugi per animali.

E tra le altre cose disciplinano anche la vita dei gatti in libertà, e gli obblighi nei confronti di questi ultimi gravanti sugli enti, nonché sui privati che decidono di occuparsene.

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Le colonie feline in Abruzzo

L’Abruzzo ha provveduto a regolamentare le colonie feline con la Legge Regionale n. 47 del 2013 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione).

(Foto Adobe Stock)

Nell’art. 2 sono contenute varie definizioni, tra cui quella di colonia felina; a norma dell’atto è da intendersi quale gruppo di gatti in libertà che vivono abitualmente nello stesso luogo.

Per gruppo, pertanto, pare potersi intendere che la colonia deve essere costituita da almeno due felini; le parole “in libertà” escludono che possa farne parte un gatto di proprietà.

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È sui Comuni, seppur con l’ausilio del Servizio Veterinario delle ASL, che grava l’identificazione delle colonie feline dell’Abruzzo. Su quest’ultime grava la sterilizzazione dei gatti, i quali vengono identificati e reimmessi nel territorio di provenienza.

I Comuni possono autorizzare la gestione delle colonie feline ad associazioni protezionistiche, enti o privati che ne facciano richiesta, i quali possono altresì collaborare nell’opera di sterilizzazione degli animali.

Il comma 4 invece stabilisce che i cosiddetti “gattari” sono tenuti a garantire l’igiene del luogo in cui i felini si alimentano, provvedendo alla pulizia dello stesso.

Antonio Scaramozza

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