Il codice penale vieta alcune tipologie di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali: ecco di quali si tratta.
Nella lunga corsa verso la strada che porta ai diritti degli animali, un momento fondamentale è rappresentato dall’emanazione della Legge n. 189 del 2004, con la quale il Legislatore ha introdotto alcune figure di reato tutelanti la figura dell’animale: tra essi quello quello disciplinato dall’art. 544 quater del codice penale, che punisce chi organizza spettacoli e manifestazioni vietati, avente ad oggetto gli animali, nei casi stabiliti.
L’impiego dell’animale come oggetto di attrazione all’interno di spettacoli di vario tipo è oggetto di accesa diatriba.
Da più parti si invoca l’abolizione di tali manifestazioni, considerate non rispettose della dignità e della libertà dell’animale, sacrificate per un bisogno dell’essere umano non essenziale alla sopravvivenza, e che può essere soddisfatto in altri modi, senza ledere i diritti di altri esseri viventi e senzienti.
La categoria che ingloba tali manifestazioni è piuttosto eterogenea, e può comprendere sia eventi estemporanei, sia eventi che si svolgono con cadenza annuale (e spesso legati a festività di carattere religioso), sia spettacoli tradizionalmente caratterizzati dall’uso di animali (come delfinari, circhi, e zoo – seppur quest’ultimi, nati per scopi esclusivamente ludici, abbiano votato la propria ragion d’essere anche verso la conservazione della biodiversità, pur rimanendo aperti tuttora al pubblico).
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Il crescente sentimento di pietà e giustizia verso la sorta degli animali ha indotto il Legislatore a recepire normativamente il cambiamento culturale in atto nella nostra società. Ad oggi, legislativamente parlando, la Legge n. 189 del 2004 rappresenta il punto più alto raggiunto nella lotta dei diritti per gli animali.
La norma ha introdotto nel codice penale il Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali – che ha introdotto diverse figure di reato che tutelano l’integrità fisica degli animali. Tra esse, l’articolo 544 quater c.p., rubricato come “Manifestazioni e spettacoli vietati.
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La norma punisce chi promuove od organizza spettacoli o manifestazioni che cagionino sevizie e strazi per gli animali, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
L’ultimo comma prevede un’aggravante se il fatto sia stato scommesso a scopo di lucro o se dallo stesso sia derivata la morte dell’animale, o laddove il reato sia stato commesso in relazione all’esercizio di scommesse clandestine.
Si rammenta, in proposito, il rinvio a giudizio per la violazione degli artt. 544 ter c.p. (reato di maltrattamento di animali) e 544 quater, per i promotori e organizzatori di una tradizionale manifestazione che si svolge annualmente ad Ururi, paese della provincia di Campobasso.
L’evento tradizionale prevede nelle strade del paese una corsa di buoi, stimolati attraverso dei pungoli e bastoni acuminati, provocando sevizie e strazio agli animali.
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A. S.
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