Hai avuto un sinistro stradale causato da un animale selvatico e non sai a chi richiedere il risarcimento? Vediamo cosa dice la legge a riguardo.
Ogni anno sono migliaia gli incidenti provocati da animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata, senza che il malcapitato automobilista possa evitarli. Alcuni di questi sinistri si rivelano drammatici, trasformandosi anche mortali in alcuni casi. Scopriamo insieme quali sono gli enti su cui grava la responsabilità e che devono risarcire l’automobilista.
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La guida è un’attività che richiede costante concentrazione, in quanto l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, ed anche una piccola distrazione può causare conseguenze gravi, a volte purtroppo fatali. Spesso l’imprevisto assume le sembianze di un animale selvatico che provoca un incidente stradale, attraversando la strada all’improvviso.
Attenzione, non parliamo di cani o gatti, che possono essere di proprietà, o al contrario, randagi; ci riferiamo alla fauna selvatica. come daini, cinghiali, cervi. Gli spazi degli animali selvatici sono sempre più ridotti dalla presenza dell’uomo, e gioco forza a volte sono costretti ad invadere il nostro territorio, strade comprese, con conseguenze a volte drammatiche.
Ebbene, in linea generale possiamo identificare come responsabili due enti: la Regione e la Provincia. Le normative di riferimento sono sostanzialmente due:
Pertanto la Legge dello Stato delega alle Regioni la competenza generale sulle gestione e protezione della fauna; a loro volta le Regioni possono delegare determinate competenze alle Province. Dunque occorrerà sempre fare riferimento alla legge della Regione in cui è avvenuto il sinistro stradale, potendo comunque sussistere anche una responsabilità solidale dei due enti.
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Normalmente la Regione e/o la Provincia territorialmente competente vengono chiamati a rispondere a norma dell’art. 2051 c.c., ovvero per danno cagionato da cosa in custodia (ovvero la strada).
La colpevolezza dell’ente preposto consisterebbe nel non avere messo in atto tutte le misure idonee a prevenire il sinistro (l’apposizione di reti a delimitare la carreggiate, dove possibile ovviamente, oppure la segnalazione, attraverso cartelli stradali, della possibilità di attraversamento da parte di animali selvatici).
Nel caso in cui l’ente preposto non aveva la concreta possibilità di adottare tali misure, viene in rilievo l’art. 2043 c.c., che stabilisce che chi procura ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo; danno che tuttavia deve essere dimostrato dal danneggiato.
Fermo restando che l’ente si libera in ipotesi di caso fortuito, ovvero un fatto eccezionale ed imprevedibile, che per questo libera dalla responsabilità. Ricordiamo altresì che sul conducente grava l’obbligo di soccorso all’animale selvatico investito.
Antonio Scaramozza
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