Il sequestro di animali: cos’è e quali sono le varie ipotesi previste dalla legge
In alcuni casi la legge prevede che si possa procedere al sequestro degli animali. Vediamo insieme quali sono le varie ipotesi che si possono verificare.
La legge ha fatto dei grandi progressi in materia di tutela degli animali, che tuttavia, almeno giuridicamente, si trovano in uno strano limbo: da un lato protetti in quanto esseri viventi e senzienti; dall’altro equiparati a cose mobili facenti parte del patrimonio. E, come qualsiasi cosa, possono essere sequestrati. Scopriamo insieme quali sono le varie ipotesi previste dalla legge.
Ebbene, partiamo dalla definizione di sequestro: si tratta di una misura cautelare, che si sostanzia nella sottrazione materiale dell’animale (o della cosa) dal possesso del proprietario, per il tempo necessario alla definizione di un procedimento giudiziario. Parliamo tuttavia di un istituto che ha applicazione tanto in ambito penale quanto in ambito civile.
I vari tipi di sequestro in ambito penale
Oggi sono diverse le norme di tutela penale che proteggono l’animale: dall’art. 544 ter c.p., rubricato come maltrattamento di animali, all’art. 727 c.p., che disciplina invece l’abbandono di animali.
A fronte di disposizioni civili che riconoscono l’animale pur sempre come una cosa, almeno dal punto di vista meramente patrimoniale, si contrappongono quelle penali che lo tutelano quale essere vivente e senziente. E in alcuni casi anche il sequestro ha una funzione di tutela dello stesso. Innanzitutto distinguiamo tra tre forme di sequestro:
Sequestro preventivo: è disciplinato dall’art. 321 c.p.p., ed è previsto quando la libera disponibilità di una cosa possa consentire la commissione di un reato o aggravarne le conseguenze. Laddove si tratti di un reato contro un animale, sarà proprio quest’ultimo ad essere la cosa sequestrata, per evitare la prosecuzione della violenza in suo danno, ove sussistano quei presupposti di necessità ed urgenza, corredati dai gravi indizi di colpevolezza dell’imputato, che non consentano di attendere l’emissione di un provvedimento definitivo;
Sequestro probatorio: questa tipologia di sequestro è disciplinata dall’art. 354 c.p.p., ed ha la funzione di ricerca di prova nel procedimento penale. Quando la vittima del reato è l’animale, sarà proprio quest’ultimo a poter essere la prova da sequestrare, per documentarne la violenza subita;
Sequestro conservativo: Il sequestro conservativo consiste nella sottrazione materiale di un bene al fine di garantire che non vengano meno le garanzie per il pagamento dell’eventuale pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra obbligazione civile nascente dal reato.
Si annoverano due ulteriori ipotesi di sequestro esaminate, oltre quelle già esaminate:
Sequestro amministrativo: questa forma di sequestro è disciplinata dalla Legge n. 689/1991, ed ha una funzione cautelare, volta alla sottrazione di beni che siano stati utilizzati per compiere un illecito amministrativo. Anche gli animali, in quanto giuridicamente cose, possono essere oggetto di sequestro amministrativo. Tuttavia, a partire dall’introduzione delle norme penali di tutela degli animali, avvenuta con la L. 189 del 2004, questa forma di sequestro ha avuto un’applicazione sempre meno frequente, in quanto molti degli illeciti amministrativi avente ad oggetto gli animali oggi integrano delle fattispecie di reato;
Sequestro conservativo civile: questo istituto assicura la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, se vi sia pericolo fondato che il debitore possa disperdere i propri beni. Pertanto, su istanza del creditore, l’autorità competente può sottoporre a sequestro sia i beni mobili che immobili del debitore. Anche gli animali? No, se si tratta di animali di affezione; al contrario se gli animali sono detenuti per scopi produttivi e/o commerciali, sono sequestrabili. Dunque sono soggetti a sequestro conservativo la stessa tipologia di beni che può essere pignorata: si ha invece l’impignorabilità degli animali di affezione.