Quali sono le sanzioni previste per chi detiene in casa animali vietati a norma di legge? Scopriamo insieme cosa rischiano i trasgressori.
Sono sempre di più le specie animali che l’uomo sceglie come animali da compagnia; insomma, non solo cane e gatto, ma anche cavallo, furetto, coniglio, criceto, pappagallo, porcellino d’India, e l’elenco non si esaurisce certo qui. Ovviamente però vi sono degli animali che la legge vieta di detenere, pena l’irrogazione di sanzioni. Di quali si tratta?
Nell’ordinamento giuridico italiano, per lungo tempo non è stato possibile rinvenire una normativa che definisse cosa fosse l’animale di affezione. La Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (n.281/1991) si limita tuttora a dettare alcuni principi generali, affidandone alle regioni l’attuazione, attraverso la legislazione di competenza.
Le uniche specie che compaiono nella suddetta legge quadro sono il cane ed il gatto. Eppure, come sappiamo, animali da compagnia possono essere molti altri. Il legislatore italiano ha sopperito a tale lacuna dell’ordinamento ratificando la Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, con la L. 201/2010.
Ebbene, la Convenzione sancisce, all’art. 1, che si definisce animale da compagnia ogni animale tenuto dall’essere umano per scopi affettivi. Dunque l’unico discrimine che separa l’animale da compagnia dagli altri è il rapporto affettivo che lo lega al proprietario.
Ovviamente però la legge impone alcune limitazioni, stabilendo quali sono gli animali che è vietato detenere. Il provvedimento di riferimento in materia è il D.M. 19 aprile 1996, contenente l’elenco delle specie animali considerate come pericolose, che va ad integrare quanto disposto dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington nel 1973 e ratificata dall’Italia due anni più tardi.
A tale quadro normativo si aggiungano vari regolamenti comunitari, tra cui, su tutti, il Regolamento (CEE) n. 3626/82, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
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Chi detiene animali vietati incorre nelle sanzioni disposte dalla Legge n. 150 del 1992 (il massimo edittale delle pene è stato successivamente rivisto, in aumento, dalla Legge n. 68/2015); i trasgressori sono puniti con la pena dell’arresto, che va da sei mesi a due anni, e una pena pecuniaria da quindicimila a centocinquantamila euro.
Se recidivi, la pena dell’arresto va da uno a tre anni, quella pecuniaria da trentamila a trecentomila euro. Gli animali confiscati sono trasferiti in appositi centri attrezzati per l’accoglienza e la cura della specie importata o detenuta illegalmente.
Tali strutture, al pari dei Centri di Recupero per Animali Selvatici autoctoni (C.R.A.S.), parchi nazionali, giardini zoologici, e purtroppo ad oggi anche i circhi, sono esentati, per ovvie ragioni, dai divieti imposti dalla disciplina generale in materia.
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Antonio Scaramozza
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