Sul veterinario incombono vari obblighi, anche diversi da quelli contrattuali: quando si configura la sua responsabilità extracontrattuale?
Sono vari i parametri in base al quale scegliere il proprio veterinario di fiducia: le qualità professionali ed umane del professionista su tutte. Trattasi dunque di rapporto obbligatorio fondato, appunto, sul cosiddetto intuitu personae, da cui derivano diritti e doveri per ambo le parti. Sul veterinario, tuttavia, non gravano solo gli obblighi derivanti dal contratto: scopriamo come si configura la sua responsabilità extracontrattuale.
Chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danneggiato, sempre che sia rimproverabile per la condotta posta in essere.
Così potremmo riassumere, in breve, quello che è uno dei principi cardine di ogni società di diritto. Detto in altri termini, molto più semplicistici, chi sbaglia paga.
Se possibile, ripristinando la situazione di fatto esistente prima della commissione dell’illecito civile; se non possibile (naturalisticamente o giuridicamente), o laddove comunque non sia sufficiente ad eliminare le conseguenze negative della propria condotta, pagando per equivalente, risarcendo con la corresponsione di una somma di denaro.
Dal contratto discendono, di norma, diritti ed obblighi per ambo le parti. Ed è quello che accade, di fatto, ogni volta che ci rivolgiamo al nostro veterinario di fiducia. E nulla importa che l’accordo non venga perfezionato per iscritto; pur sempre di contratto di tratta.
Contratto con il quale il professionista si obbliga ad eseguire una prestazione (visitare l’animale, fargli dei test specifici, operarlo); noi, di per contro, ci impegniamo a pagare la prestazione.
Se il professionista per negligenza, imprudenza o imperizia, non esegue correttamente la prestazione ascrittagli (si pensi all’errore del veterinario nell’intervento chirurgico al cane) si configura responsabilità contrattuale, per “violazione” delle regole dell’accordo reciproco.
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Tuttavia l’ordinamento prevede che la responsabilità civile di un soggetto nei confronti di un altro possa sorgere anche ex lege; vale a dire pur in assenza di un vincolo contrattuale precedente.
D’altronde, a norma dell’art. 2043 c.c., chiunque è tenuto a risarcire il danno ingiusto cagionato cagionati a terzi in base ad una condotta dolosa o colposa.
Parlasi dunque di responsabilità extracontrattuale: ma quando sorge quella del veterinario? Ovviamente si parla delle condotte tenute da quest’ultimo nell’esercizio della sua professione, e non dunque al di fuori della veste lavorativa.
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Classico esempio della responsabilità extracontrattuale del veterinario è quella che si palesa nell’ipotesi in cui un animale affidatogli cagioni un danno ad altri: si pensi al cane che morde un altro cane o un altro cliente del professionista.
Sul veterinario grava l’obbligo di custodia dell’animale affidato alle sue cure (si pensi al cane ricoverato nella sua struttura); ma è chiaro altresì che questo dovere non discende esplicitamente dall’accordo con il proprietario dell’animale. Tra l’altro gli accordi, di norma, sono quasi sempre di natura verbale.
In questo caso il veterinario è tenuto a pagare il danno cagionato al terzo dall’animale affidatogli dal proprio cliente. Il terzo potrà rivolgere le sue istanze anche nei confronti di quest’ultimo, che tuttavia potrà rivalersi nei confronti del professionista.
Antonio Scaramozza
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