Responsabilità per danni causati dagli animali: cosa stabilisce la legge

Responsabilità per danni causati dagli animali: cosa stabilisce la legge

Che cosa stabilisce la legge in tema di responsabilità per danni causati dagli animali? A risponderne è sempre e comunque il solo proprietario?

Responsabilità per danni causati dagli animali
(Foto Adobe Stock)

Chi acquista o possiede un animale, d’affezione o meno che sia, assume contestualmente l’impegno di adempiere ad una serie di obblighi imposti dalla legge, sia per la tutela dell’animale medesimo, sia per quella dei terzi. In quest’ultimo caso ci riferiamo alla responsabilità per danni cagionati dagli animali: ecco cosa stabilisce la legge.

La responsabilità extracontrattuale

Anche in assenza di un vincolo contrattuale, siamo tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti degli altri consociati.

veterinario condannato riciclaggio
(Foto Pixabay)

Ognuno è tenuto infatti, a norma dell’art. 2043 cc, a risarcire il danno ingiusto cagionato ad altri, volontariamente o per aver violato norme prudenziali.

Si tratta della cosiddetta responsabilità extracontrattuale, una delle fonti da cui originano le obbligazioni. Detto in altri termini, il colpevole di un fatto illecito è tenuto a risarcire il danneggiato.

La responsabilità extracontrattuale è basata dunque sulla violazione del neminem laedere, un principio in base al quale ognuno deve astenersi dal commettere atti che siano lesivi dei diritti, patrimoniali e non, altrui.

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Responsabilità per danni causati dagli animali: l’art. 2052 cc

Anche i nostri amici a quattro zampe potrebbe “aiutarci” nella commissione di un illecito; il nostro gatto, ad esempio, potrebbe aver danneggiato le piante del vicino; o magari il nostro cane ha morso il cane di un’altra persona.

Portafoglio con soldi (Foto Pixabay)
(Foto Pixabay)

Le ipotesi sono molteplici. Anche in questo caso il proprietario risponde a norma dell’art. 2043 cc? In realtà il legislatore prevede una serie di norme che disciplinano ipotesi specifiche di responsabilità.

Una di esse, l’art. 2052 cc, stabilisce che il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall’animale, ed è obbligato, a norma dell’art. 2043 cc, a risarcirli.

Insomma, unendo gli enunciati dei due articoli, possiamo trarre la conclusione che ognuno risponde delle proprie azioni…e di quelle del proprio animale. Questo potrebbe essere il sunto, condensato in una piccola massima, della responsabilità per danni causati dagli animali.

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Ai fini della responsabilità tuttavia, è necessario che possa essere mosso un addebito di colpevolezza al proprietario dell’animale; insomma, che sia rimproverabile per aver voluto il fatto o per averlo causato a causa dell’inosservanza di regole di comune prudenza o diligenza.

Per liberarsi dalla responsabilità è necessario provare il caso fortuito, ovvero un evento eccezionale, e pertanto imprevedibile e non evitabile, che dunque esonera da ogni addebito.

A rispondere del danno non è sempre il proprietario; se il sinistro è prodotto quando l’animale è affidato alle cure di un terzo (di pensi alla figura del dog sitter) sarà quest’ultimo a doverne sopportare le conseguenze.

Attenzione tuttavia: affidare un animale a chi non è in grado di prendersene cura può costituire reato (sull’argomento si consiglia la lettura di (Affidare il gatto può integrare reato di abbandono di animali: cosa ha stabilito la Cassazione).

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Antonio Scaramozza

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