In che cosa consiste il reato di uccellagione? Quale norma lo prevede e quale la pena per il colpevole? Ecco cosa sapere sull’argomento.
Se da un lato il Legislatore consente il prelievo venatorio, dall’altro pone dei limiti rigorosi all’esercizio del medesimo, al fine di tutelare l’integrità della biodiversità del patrimonio faunistico della nazione. Uno di tali limiti è costituito dal divieto di uccellagione, la cui violazione costituisce reato penale. Ecco cosa stabilisce la legge.
L’uccellagione è una tecnica di caccia, consistente nella cattura indiscriminata di volatili, attraverso l’ausilio di svariati mezzi diversi dalle armi da sparo.
E si tratta di una pratica illegale nel territorio italiano, in quanto idonea a cagionare un depauperamento della fauna selvatica, essendo un metodo di caccia non selettivo, come si trae dalla Sentenza n. 3395 del23 gennaio 2017 emessa dalla terza Sezione penale della Corte di Cassazione.
Il reato di uccellagione è previsto dall’art. 3 della Legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale pone un divieto assoluto; lo stesso vale per prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Tali prelievi, sono consentiti per scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata, ad opera della Regione territorialmente competente, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, agli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale.
Occorre una specifica autorizzazione, sempre rilasciata dalla Regione territorialmente competente, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, anche per l’inanellamento degli uccelli; il parere è comunque subordinato alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
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Le sanzioni penali da comminare a chi si macchia del reato di uccellagione sono previste dalla stessa legge sulla caccia.
L’articolo 30 prevede l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (la pena pecuniaria non è stata aggiornata alla valuta corrente). Pertanto anche quello di uccellagione è una fattispecie penale annoverabili tra i reati a tutela degli animali.
Il distacco tra la ratio dell’uno e di quelli introdotti dalla Legge n.189 del 2004, tuttavia, rimane estremamente ampio.
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Le fattispecie di reato che compongono il Titolo IX-bis del codice penale tutelano quello che è il sentimento di pietà che l’essere umano prova per la sorte degli animali.
Ma di fatto enucleano un corpus di norme tale da proteggere efficacemente l’integrità psicofisica di ogni animale, che in quanto tale è suscettibile di assurgere ad individuo meritevole di tutela in sé (quantomeno laddove vengano a configurarsi gli elementi costituivi richiesti dalla norma medesima, come ad esempio la crudeltà o la mancanza di necessità nella condotta che integra il reato di uccisione di animali).
Il reato di uccellagione è invece posto a tutela del mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, inibendo metodi di caccia che siano tali da colpire indiscriminatamente ogni volatile, a prescindere dalla specie; ed è ben lontana dunque, in tale ratio, la considerazione dell’animale quale individuo degno di protezione in quanto tale.
Antonio Scaramozza
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