Reati contro gli animali: quali sono le norme del codice penale che li tutelano
Il codice penale prevede e punisce diverse fattispecie di reati contro gli animali: scopriamo di quali norme si tratta e quali sono le sanzioni comminate ai colpevoli.
L’accresciuta attenzione e sensibilità verso la sorte degli animali ha inciso profondamente anche sulla legislazione del nostro Paese. Il Legislatore, cogliendo le istanze derivanti da tale cambiamento culturale e sociale, ha introdotto nel codice penale diverse fattispecie di reaticontro gli animali. Analizziamo di quali condotte si tratta e quelle che sono le sanzioni correlate.
Dei delitti contro il sentimento per gli animali
La lunga strada che conduce al riconoscimento dei diritti degli animali è stata intrapresa, ma è ancora lontano il traguardo finale.
Tuttavia molti passi avanti sono stati fatti, sia culturalmente che legislativamente.
Il Legislatore, dal canto suo, ha recepito i moti culturali e sociali in atto nella società: l’accresciuta sensibilità sull’argomento si è tradotta in una legislazione che tutela gli animali, quali esseri viventi e senzienti, e dei quali l’essere umano non può disporre liberamente, alla stregua di un oggetto inanimato.
Con la Legge n. 189 del 2004, nel codice penale è stato introdotto il Titolo IX bis, intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“.
Dunque, almeno formalmente, ciò che viene tutelato è il sentimento che per essi l’essere umano prova. Tuttavia le fattispecie penali si sostanziano in normative che proteggono l’integrità psicofisica degli animali, con le eccezioni prevedute dalla stessa legge.
Ecco quali sono i reati contro gli animali, previsti e puniti dal codice penale:
Reato di abbandono di animali: previsto e punito dall’art. 727 c.p., è stata la prima fattispecie penale tutelante l’animale quale essere vivente e senziente. La norma persegue chi abbandona un animale domestico o che abbia acquisito le abitudini della cattività. Il colpevole è punito con l’arresto fino ad un anno, o, in alternativa, con l’ammenda da 1000 a 10000 euro;
Uccisione di animali: è l’articolo che apre il Titolo XI bis (544 bis c.p.). La norma punisce chi uccide gli animali con crudeltà e/o senza necessità (è sufficiente, dunque, che sussista alternativamente uno dei due requisiti). Le eccezioni sono quelle prevedute dall’art. 19 ter delle disposizioni preliminari al codice penale: tra esse, lo scopo dell’alimentazione, catalogata dunque come necessità. La pena è quella reclusione, da quattro mesi a due anni;
Maltrattamento di animali: si tratta dell’art. 544 ter c.p., che punisce chiunque sottoponga un animale, con crudeltà o senza necessità, a comportamenti, lavori, fatiche o sevizie insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o gli cagioni una lesione. La condotta è punita con la pena della reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto derivi la morte dell’animale;
Spettacoli o manifestazioni vietati: l’art. 544 quater punisce chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali, con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. Anche in questo caso è prevista un’aggravante, con relativo aumento di pena, nell’ipotesi in cui dalla condotta derivi la morte dell’animale o se il fatto sia commesso in relazione all’esercizio di scommesse clandestine;
Divieto di combattimento tra animali: è la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 544 quinquies c.p., che punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate fra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità psicofisica, con la reclusione da 1 a 3 anni o con la multa da 50000 a 160000 euro. L’articolo prevede altresì delle aggravanti, laddove lo spettacolo sia registrato o promosso utilizzando videoproduzioni o se le attività sono compiute in concorso con un minorenne. Viene punito altresì con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chi organizza o promuove scommesse sui succitati spettacoli;
Confisca di animali: l’art. 544 sexies c.p. prevede la confisca dell’animale nell’ipotesi di condanna ai sensi degli artt. 544 ter, 544 quater, 544 quinquies c.p., salvo nel caso in cui appartenga a persona estranea ai fatti.
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