Omessa custodia e malgoverno di animali: il reato ex art. 672 cp

Omessa custodia e malgoverno di animali: il reato ex art. 672 cp

L’omessa custodia o il malgoverno di animali è una condotta passibile di punizione a norma di legge: ecco che cosa stabilisce l’art. 672 del codice penale.

Omessa custodia e malgoverno di animali
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Il proprietario deve adeguatamente custodire gli animali che possiede: l’obbligo mira alla tutela dei terzi, che possono subire un danno derivante dall’azione degli animali, oltre a quella di questi ultimi. La condotta, che costituiva un reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 672 del codice penale, oggi è un illecito amministrativo: ecco cosa sapere sulla norma.

L’art. 672 cp: cosa stabilisce

Chiunque lascia liberi o non custodisce adeguatamente animali pericolosi che possiede è punibile a norma di legge; lo stesso vale per chi ne affida la custodia a persona inesperta.

asino
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Questo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 672 cp, rubricato come “Omessa custodia o malgoverno di animali“. L’obbligo non vige solo per il proprietario, o almeno, non si rivolge esclusivamente a tale figura; può essere chiamato a rispondere della condotta anche chi detiene l’animale, senza tuttavia vantarne la proprietà.

Si trattava di un reato contravvenzionale, oggi depenalizzato, che comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, che va dai 25 ai 258 euro.

È punito allo stesso modo chi spaventa o aizza animali, ponendo così in pericolo l’incolumità delle persone, o chi abbandona in spazi aperti o non custodisce animali da soma, da tiro o da corsa; sono considerati comportamenti equivalenti l’affidamento di tale tipologia di animali a persona inesperta.

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Animali pericolosi: quali sono

Cosa si intende per animali pericolosi ai sensi dell’art. 672 cp?

Curiosità sul Dobermann
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Non si tratta di certo di animali che è vietato detenere, come gli esemplari delle specie indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996 (non a caso denominato “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione“.

L’art. 672 cp ingloba le ipotesi di omessa custodia o malgoverno di animali che è lecito detenere. Il pericolo, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, è sempre presunto, non rilevando nemmeno la durata della mancata custodia dell’animale.

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Tuttavia, laddove si tratti di un animale domestico, in quanto tale ordinariamente docile, la pericolosità andrà accertata in concreto, in relazione al singolo esemplare.

Per evitare la sanzione di cui all’art. 672 cp non è considerato sufficiente detenere l’animale in un luogo privato e recintato; è altresì necessario che tale luogo sia idoneo a prevenire la fuga dell’animale, e altresì che nessuno possa accedervi dall’esterno.

 

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