Anche l’UE contempla delle norme di tutela per gli animali da compagnia: scopriamo cosa stabilisce la Convenzione di Strasburgo.
La protezione ed il benessere degli animali da compagnia sono temi molto caldi nella società odierna. Lo dimostra l’attenzione che il Legislatore pone nell’emanazione di leggi di tutela nei loro confronti. Non solo quello italiano: anche l’UE prevede delle norme di tutela degli animali da compagnia, contenute nella Convenzione di Strasburgo.
Norme UE di tutela degli animali da compagnia
Come noto, l’Unione Europea è un’organizzazione internazionale di carattere sovranazionale, politica ed economica. Di essa fa parte anche l’Italia. Essa si pone come obiettivo quello di promuovere la pace ed i valori che accomunano i Paesi che ne fanno parte, all’interno di uno spazio comune e senza frontiere.
L’UE, tuttavia, non si occupa solo di persone; o quantomeno anche il Legislatore europeo ha compreso l’importanza che la questione animale riveste per la cultura delle società dei Paesi moderni (compresi quelli europei).
Pertanto all’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) è stabilito che l’Unione e gli Stati membri, debbono tenere conto, nella regolamentazione di settori come la pesca, il trasporto e l’agricoltura, del fatto che gli animali sono esseri senzienti (sull’argomento può interessare la lettura dell’articolo Gli animali sono esseri senzienti: ecco cosa dice la legge)
Certo, a godere del livello di tutela più alto sono gli animali da compagnia; d’altronde si tratta degli animali che l’essere umano ha scelto di porre accanto a sé, per scopi non utilitaristici.
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La Convenzione di Strasburgo: cosa stabilisce
La disciplina UE in materia di tutela degli animali da compagnia è piuttosto risalente nel tempo, giacché è regolata dalle norme della Convenzione di Strasburgo, del 13 novembre 1987.
Partiamo, prima di tutto, dalla definizione di animale da compagnia; la Convenzione stabilisce che è definibile come tale ogni animale tenuto dall’essere umano presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o, per l’appunto, compagnia.
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Non solo, dunque, cani e gatti; potenzialmente, fermo restando il rispetto delle norme che vietano di detenere alcune specie, tutti gli animali possono essere da compagnia.
La Convenzione di Strasburgo ribadisce il divieto di maltrattamento e di abbandono; allo stesso tempo sancisce l’obbligo di provvedere al suo sostentamento, fornirgli un ambiente adeguato in relazione alle sue caratteristiche etologiche, e di provvedere alla sua custodia.
A norma dell’art. 10 della Convenzione, gli interventi chirurgici a scopo estetico, e che non hanno dunque finalità curative, sono tassativamente vietate (salvo le eccezione indicate dalle stesso articolo): tra essi annoveriamo
il taglio della coda;
il taglio delle orecchie;
la recisione delle corde vocali;
l’esportazione delle unghie e dei denti.
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Antonio Scaramozza