La confisca dell’animale viene revocata laddove il proprietario/imputato abbia superato la messa alla prova: ecco cosa c’è da sapere.
La messa alla prova è uno dei riti speciali del nostro processo penale, a cui l’indagato/imputato può accedere in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge. Nell’ipotesi in cui il periodo di prova abbia esito positivo, l’eventuale confisca dell’animale precedentemente intervenuta viene revocata: ecco perché.
Che cos’è la messa alla prova
La Legge n. 189 del 2004 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, una gamma di reati, componenti il Titolo IX-bis del libro II del codice penale, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“, tra i quali l’uccisione (art. 544-bis) ed il maltrattamento degli animali (art 544-ter).
L’art. 544-sexies disciplina la confisca dell’animale, sottratto al proprietario che sia stato condannato per aver commesso uno dei delitti di cui agli artt. 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, o che abbia patteggiato la relativa pena.
Per alcuni reati, come ad esempio per il maltrattamento di animali, l’indagato/imputato può chiedere di essere ammesso alla messa in prova, con contestuale sospensione del procedimento penale.
Ma che cos’è la messa alla prova?
Si tratta di un istituto introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico, che assume una duplice valenza: da un lato si pone quale modalità alternativa di definizione del processo; dall’altro si configura come causa di estinzione del reato, laddove venga superata.
Esso può essere richiesto già dalla fase delle indagini di preliminari, purché in presenza di determinati requisiti (tra cui, ad esempio, la circostanza che si stia procedendo per un reato punito con la pena della reclusione, nel massimo, di quattro anni).
In concreto l’istante richiede di poter accedere ad un programma personalizzato, concordato con l’ufficio esecuzione penale competente per territorio.
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La revoca della confisca dell’animale: le ragioni
Come visto, la confisca dell’animale può intervenire nei confronti del proprietario che sia stato condannato (o, in alternativa, abbia patteggiato) per i reati disciplinati dagli articoli che vanno dal 544-ter al 544-quinquies (ovvero rispettivamente, “Maltrattamento di animali“, “Spettacoli o manifestazioni vietati“, “Divieto di combattimento tra animali“).
Dunque l’applicazione della confisca presuppone necessariamente l’intervenuto accertamento della responsabilità penale del proprietario. Cosa che può non avvenire, laddove quest’ultimo ottenga l’accesso alla messa in prova, superandola.
Come detto, l’istituto non costituisce soltanto un rito alternativo di definizione del procedimento penale; allo stesso tempo, infatti, si configura quale causa di estinzione della pena, laddove l’esito della messa in prova risulti essere positivo.
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Pertanto qualora l’indagato per un reato a danno di un animale acceda alla messa in prova, ha diritto alla restituzione degli animali eventualmente confiscati, laddove superi positivamente il programma di recupero, con la conseguente estinzione del reato per il quale si procedeva.
Antonio Scaramozza