Il Manifesto per un’etica interspecifica, documento a tutela degli animali, sostituisce, e allo stesso tempo ne rappresenta l’evoluzione, la Dichiarazione Universale dei diritti animali.
Il Manifesto per un’etica interspecifica è stato sottoscritto il 1 febbraio 2002 da numerose associazioni animaliste e da diverse personalità , da sempre attive nella lotta per i diritti degli animali. Il documento si pone come evoluzione della Carta 2000, sostituendo la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali.
Il percorso evolutivo che inizia dalla Duda
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali è stato il primo documento, di carattere programmatico ma non giuridico, dalla forte valenza simbolica, redatto a tutela di tutti gli esseri viventi e senzienti.
Fu firmato a Parigi, nella sede dell’UNESCO, nel 1978. Tra i firmatari, proveniente da vari Paesi, diverse associazioni che hanno continuato a battersi, nel corso dei decenni successivi, per la causa animale.
Nella delegazione italiana era presente anche la Dott.ssa Laura Girardello e il Dott. Giovanni Peroncini, successivi ispiratori della Carta 2000, firmata nel settembre del 1999, e che si pone come evoluzione della D.U.D.A.
Il Manifesto per un’Etica Interspecifica si presenta come ultimo stadio del percorso iniziato nel 1978, e che giunge fino ai nostri giorni. Come i precedenti, anche il Manifesto è un documento programmatico, dalla forte valenza simbolica, ma che non ha carattere giuridico.
Tra i firmatari un grande numero di associazioni, da sempre impegnate nella lotta per i diritti di tutti gli animali. Tra le tante, si segnalano
- Animal Liberation
- Animalex
- Animalisti italiani
- Associazione Vegetariana Animalista
- Cento per cento Animalisti
- Collettivo Animalista
- Comitato Europeo Difesa Animali
- Ente Nazionale Protezione Animali
- Friends of the Animals International Ltdl y Vinas
- Lega Antivivisezionista Emilia Romagna
- Lega Italiana dei Diritti dell’Animale
- Lega per l’Abolizione della Caccia
- Movimento Antispecista
- Movimiento Antitouradas de Portugal
- Partito Animalista Europeo
- Vegetarian International Voice for Animals
- Vegetarian and Vegan FoundationTra le varie personalità coinvolte, ricordiamo Tom Regan, Mar-
gherita Hack, Stefano Cagno, Bruno Fedi, Valerio Pocar, Giulio Tarro.
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I principi del Manifesto per un’etica Interspecifica
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, per quanto all’epoca abbia costituito un importante passo avanti nella lotta per i diritti degli animali, presentava dei punti deboli.
Il principale era da individuarsi proprio nel carattere antropocentrico che la caratterizzava, costituendo un adattamento alla figura dell’animale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Il reale punto della questione, nella lotta per i diritti degli animali, è da annoverarsi nella necessità di superare la visione antropocentrica del mondo, basata solo ed esclusivamente sui bisogni, esigenze e scopi umani, e riconoscere l’ingiustizia dello specismo, che può definirsi, in senso lato, come ogni discriminazione giustificata sull’appartenenza dell’individuo discriminato ad una specie differente.
Differenza che pertanto, per i sottoscrittori del Manifesto, non ha alcuna giustificazione legittima, e pertanto assurge a violazione dei diritti naturali di ogni animale.
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Il documento si compone di 5 articoli. che riportiamo integralmente:
Art. 1
Gli animali umani e non-umani – in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e sensibili – hanno uguali diritti alla vita, alla libertà , al rispetto, al benessere, ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze della specie di appartenenza.
Art. 2
Nei confronti delle altre specie gli umani, come tutti gli esseri senzienti ai quali venga riconosciuta la potenzialità di “agente morale”, sono tenuti a rispettare i suddetti diritti, rinunciando ad ogni ideologia antropocentrica e specista.
Art. 3
Nel quadro di tale rapporto, eventuali alimenti o prodotti che debbano derivare dalle altre specie vanno ottenuti senza causare morte, sofferenze, alterazioni biologiche, o pregiudizio delle esigenze etologiche. Ove possibile, essi vanno comunque sostituiti con sostanze di origine vegetale o inorganica.
Art. 4
Uccidere o far soffrire individui delle altre specie (ad esempio sottoponendoli a lavori coatti, usandoli per attività , spettacoli o manifestazioni violente, o allevandoli e custodendoli in modo innaturale), ovvero sperimentare su individui sani e/o nell’interesse di altre specie o altri individui, causare loro danni fisici o psicologici, detenere specie naturalmente autonome o danneggiare il loro habitat naturale, o eccedere in legittima difesa, è una violazione dei suddetti diritti, e va considerata un crimine.
Art. 5
La ricerca scientifica va sottoposta a severi controlli per assicurarne l’aderenza ai suddetti principi. Il principio di precauzione deve essere rispettato anche nei confronti delle altre specie.
Antonio Scaramozza